Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto che colpisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un atto d’ufficio. Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come una semplice ‘terza istanza’ per riproporre argomenti già ampiamente trattati e respinti dai giudici di merito.
Il caso: violenza presso una caserma
La vicenda trae origine da un episodio di particolare gravità, in cui un soggetto ha tentato di abbattere a calci la porta d’ingresso di una caserma, accompagnando l’azione con violenza fisica e verbale. Tale condotta è stata immediatamente inquadrata come resistenza a pubblico ufficiale, data la chiara volontà di interferire con le funzioni istituzionali svolte all’interno del presidio di sicurezza.
Resistenza a pubblico ufficiale: la decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nel fatto che l’atto di impugnazione si limitava a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio. Quando le sentenze di merito sono ‘conformi’, ovvero giungono alla medesima conclusione con motivazioni coerenti, il ricorso in Cassazione deve presentare elementi di novità o evidenziare vizi logici macroscopici, non limitarsi a una sterile ripetizione.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero già puntualmente ricostruito il nesso causale tra la violenza esercitata e l’atto d’ufficio. La condotta dell’imputato, caratterizzata da calci alla porta e aggressioni verbali, è stata ritenuta idonea a configurare la resistenza a pubblico ufficiale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La Cassazione ha ribadito che, in presenza di una motivazione logica e completa fornita dalla Corte d’Appello, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali della sentenza impugnata, evitando di intasare il sistema giudiziario con ricorsi meramente reiterativi di tesi già respinte.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse critiche già esaminate e respinte dai giudici di merito senza apportare nuovi elementi giuridici.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per conformi di merito nel processo penale?
Si verifica quando sia il tribunale di primo grado che la corte d’appello giungono alla stessa decisione di condanna con motivazioni coerenti tra loro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46980 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME) COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perc:he replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti fattuali e giuridici dalle due c sentenze di merito in particolare con riguardo alla individuazione dell’atto d’ufficio cor causaimente alla violenza fisica e verbale realizzata nell’occasione dall’imputato dopo av cercato di abbattere a calci la porta di ingresso della caserma: si veda pag 2 della senten impugnata, primo capoverso) dando adeguato conto dei costituti, anche scogettivi, del reato contestato al capo a) della rubrica;
rilevato che ali’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce c’ci all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile 1 ricorso e condanna i ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore deila RAGIONE_SOCIALE , .
Così deciso il 27 ottobre 2023.