Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che richiede una difesa tecnica precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha chiarito come la genericità dei motivi di impugnazione possa precludere l’accesso al vaglio di legittimità, confermando la condanna inflitta nei gradi di merito.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per aver ostacolato l’attività di pubblici ufficiali. In sede di appello, la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità penale, applicando un trattamento sanzionatorio che teneva conto sia della gravità del fatto che della personalità del reo. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’eccessiva severità della pena e richiedendo un’applicazione più incisiva delle attenuanti generiche.
La questione delle attenuanti generiche e della recidiva
Uno dei punti centrali della controversia riguardava il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva. Il giudice di merito aveva già operato un giudizio di equivalenza, neutralizzando l’aumento di pena derivante dai precedenti penali attraverso il riconoscimento delle attenuanti. Il ricorrente, tuttavia, insisteva per una riduzione ulteriore, senza però fornire elementi nuovi o contestare specificamente i passaggi logici della sentenza impugnata.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato come le censure mosse fossero non solo generiche, ma del tutto aspecifiche. Per poter accedere al terzo grado di giudizio, non è sufficiente invocare genericamente una mitezza sanzionatoria, ma occorre dimostrare un errore logico o giuridico nella motivazione del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato con la “lineare e coerente logicità” della sentenza di appello. In particolare, è stato sottolineato che le attenuanti generiche erano già state concesse e che la sussistenza della recidiva era stata motivata in modo ineccepibile. La mancanza di un confronto critico con tali argomentazioni rende il motivo di ricorso inidoneo a scalfire la decisione di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata rimane ferma e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per i casi di ricorso inammissibile. Questa decisione ribadisce che la difesa in sede di legittimità deve essere estremamente puntuale e non può limitarsi a una mera riproposizione di istanze già valutate e respinte nei gradi precedenti.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Si possono chiedere le attenuanti generiche se si è recidivi?
Sì, il giudice può riconoscerle e decidere di bilanciarle con la recidiva attraverso un giudizio di equivalenza, evitando così l’aumento della pena.
Qual è la sanzione pecuniaria per un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, la legge prevede solitamente il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51357 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUORGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché le “conclusioni scritte” in data 25 ottobre 2023;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso, ribadite nelle citate “conclusioni”, oltre che generiche, sono aspecifiche poiché, nel richiedere l’ applicazione di un trattamento sanzioNOMErio più mite, invocano l’applicazione delle attenuanti generiche, per il vero già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, la cui sussistenza è stata affermata con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023