Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che spesso approda dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, è fondamentale comprendere che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito in cui ridiscutere i fatti.
I fatti oggetto del contendere
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per la violazione dell’art. 337 del codice penale. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la responsabilità penale del soggetto, il quale ha successivamente proposto ricorso per Cassazione. Le contestazioni riguardavano principalmente la ricostruzione degli eventi e il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze presentate fossero dirette a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori. Tale operazione è preclusa ai giudici di legittimità, il cui compito è verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione fornita dai giudici di merito, non sostituirsi a essi nella ricostruzione storica dei fatti.
Il nodo della specificità dei motivi
Un punto cruciale della decisione riguarda la genericità dei motivi di ricorso. In particolare, la richiesta di applicazione della continuazione è stata rigettata poiché il ricorrente non si è confrontato con i criteri specifici adottati dalla Corte d’Appello. La mancanza di un’analisi puntuale delle motivazioni impugnate rende il ricorso privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura stessa del ricorso di legittimità. I giudici hanno ribadito che le censure di fatto, ovvero quelle che mirano a una diversa interpretazione delle prove, non possono trovare ingresso in questa sede. La sentenza impugnata era supportata da un apparato argomentativo diffuso, analitico e logico, che non presentava vizi di legittimità rilevabili. Inoltre, la mancata specificità delle doglianze sulla continuazione ha impedito un esame nel merito della questione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. È stata inoltre irrogata una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di articolare motivi di ricorso che siano strettamente giuridici e che contestino vizi di legge o di logica motivazionale, evitando di riproporre tesi fattuali già ampiamente vagliate nei gradi precedenti.
Perché la Cassazione non può rivalutare le prove di un processo?
La Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica, non ricostruire i fatti.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta il passaggio in giudicato della condanna, l’obbligo di pagare le spese processuali e spesso una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quando si può richiedere il vincolo della continuazione?
Si può richiedere quando più violazioni di legge derivano da un medesimo disegno criminoso, ma la richiesta deve essere specifica e motivata dettagliatamente nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51001 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51001 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28059/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;
Ritenuto che l’ulteriore doglianza, relativa al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023