Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che mira a tutelare il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche contro atti di violenza o minaccia. Tuttavia, nel sistema giudiziario italiano, non basta proclamare la propria innocenza per ottenere una revisione della condanna: è necessario che l’impugnazione rispetti rigorosi criteri di specificità.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico in cui la difesa ha presentato un ricorso giudicato del tutto carente sotto il profilo tecnico-giuridico.
I fatti e il giudizio di merito
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando genericamente il giudizio di responsabilità penale espresso dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso focalizzandosi sulla sua ammissibilità. La Corte ha rilevato che i motivi addotti dalla difesa non entravano nel merito delle argomentazioni logiche e giuridiche utilizzate nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso si limitava a una contestazione astratta, senza indicare specifici errori di diritto o vizi motivazionali che potessero giustificare l’intervento della Cassazione.
L’importanza della specificità dei motivi
Nel diritto penale, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla legittimità della decisione. Se il ricorrente non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza d’appello, il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità. Questo principio serve a garantire che la Suprema Corte intervenga solo su questioni concrete e ben articolate.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel mancato assolvimento dell’onere di specificità. La Corte ha sottolineato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non vi è stato alcun confronto obiettivo. La legge richiede che chi impugna una sentenza debba indicare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e le ragioni per cui tali errori sussistano. La mancanza di questo dialogo critico rende l’atto processuale nullo nei suoi effetti, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, aggiungendo un carico sanzionatorio per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che la difesa in Cassazione richiede una tecnica redazionale elevata e una contestazione puntuale delle ragioni espresse dai giudici di merito, pena l’inefficacia totale dell’azione legale e un aggravio economico per l’assistito.
Perché un ricorso per resistenza a pubblico ufficiale può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non contestano specificamente le ragioni logiche e giuridiche fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove del reato di resistenza?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità della sentenza e della correttezza della motivazione, non può procedere a un nuovo esame dei fatti o delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50549 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18199/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione d sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.