Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso
La condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie rappresenta un esito giudiziario severo che richiede una strategia difensiva estremamente precisa in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché contestare la misura della pena senza argomentazioni specifiche porti inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale, cagionando contestualmente lesioni personali volontarie. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione focalizzandosi unicamente sulla determinazione della sanzione inflitta. La difesa sosteneva una eccessiva severità nel calcolo della pena, nonostante i giudici di merito avessero già operato una valutazione complessiva della condotta.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso rilevandone l’immediata inammissibilità. Il fulcro della decisione risiede nella natura del motivo di impugnazione: la contestazione sulla pena è stata definita “generica”. Secondo la Corte, il ricorrente non ha fornito elementi critici idonei a scardinare il ragionamento logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata. Inoltre, è emerso che la Corte d’Appello aveva già determinato la pena nel minimo edittale, rendendo di fatto impossibile un’ulteriore riduzione in assenza di vizi manifesti o violazioni di legge specifiche.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ribadito che il ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica richiesta di riduzione della pena, ma deve indicare puntualmente quali criteri dell’Art. 133 c.p. siano stati violati o mal applicati dal giudice di merito. Nel caso di specie, il mancato confronto con la motivazione della sentenza d’appello ha reso il ricorso privo di consistenza giuridica. La determinazione della sanzione al minimo edittale costituisce un limite oggettivo che, in assenza di circostanze attenuanti non considerate, preclude margini di manovra in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte comportano non solo la conferma della condanna definitiva, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, l’inammissibilità ha generato l’obbligo di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di valutare con estrema prudenza la proposizione di ricorsi basati esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, specialmente quando la pena è già stata fissata ai livelli minimi previsti dal codice penale.
Cosa rende un ricorso sulla pena inammissibile in Cassazione?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non contestano specificamente i passaggi logici della sentenza di secondo grado, limitandosi a richieste astratte.
Si può ridurre una pena già fissata al minimo edittale?
È estremamente difficile ottenere una riduzione se la pena è già al minimo previsto dalla legge, a meno che non si dimostri la mancata applicazione di specifiche attenuanti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17217/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico uffic lesioni personali volontarie);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenz impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, essendo stata peraltro determinata l pena nel minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.