Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso
La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto che colpisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un atto d’ufficio. La recente pronuncia della Corte di Cassazione sottolinea come il ricorso per questo reato debba essere specifico e non limitarsi a una generica contestazione delle prove.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine da una condotta pericolosa messa in atto da un soggetto per sottrarsi a un controllo di polizia. Durante l’attività degli operanti, l’individuo ha agito in modo da minacciare l’incolumità pubblica e quella degli agenti coinvolti. La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna, ravvisando la piena integrazione della fattispecie criminosa.
La dinamica del controllo e il pericolo creato
Il tentativo di fuga e l’opposizione attiva agli ordini impartiti dalle autorità hanno costituito il nucleo della responsabilità penale. La pericolosità della condotta è stata l’elemento chiave per la conferma della sanzione, evidenziando il rischio concreto corso dai soggetti qualificati durante l’espletamento delle loro funzioni.
Resistenza a pubblico ufficiale e inammissibilità
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado proponendo censure ritenute troppo vaghe. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove, ma solo evidenziare vizi di legge o mancanze logiche nella motivazione. La Corte ha rilevato che le doglianze erano volte esclusivamente a proporre una versione alternativa dei fatti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze presentate erano generiche e miravano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione delle fonti probatorie. I giudici hanno evidenziato che la sentenza impugnata era correttamente motivata, avendo valorizzato la pericolosità della condotta per l’incolumità pubblica e dei soggetti qualificati. La responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale risulta quindi pienamente integrata quando l’azione è volta a impedire l’attività di controllo degli operanti attraverso modalità rischiose e violente.
Le conclusioni
La decisione conferma il rigore della giurisprudenza nel sanzionare condotte che ostacolano le funzioni pubbliche. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per ridiscutere le prove già acquisite e valutate nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa si intende per resistenza a pubblico ufficiale?
È il reato commesso da chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Succede quando i motivi sono troppo generici o quando si chiede alla Corte di rivalutare i fatti invece di esaminare errori di legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50193 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50193 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere COGNOME NOME COGNOME
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OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condann reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure ge volte ad una alternativa valutazione delle fonti probatorie con riferimento a responsabilità del ricorrente che risulta pienamente integrata alla luce delle argom svolte dalla sentenza gravata con le quali è stata valorizzato la pericolosità ( per pubblica e per quella dei soggetti qualificati) della condotta messa in atto dal ri sottrarsi all’attività di controllo degli operanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnat
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.