Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inutile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che tutela il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche contro atti di violenza o minaccia. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, ribadendo i limiti invalicabili del giudizio di legittimità quando si contesta la determinazione della pena.
Il caso e la condanna per resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per aver violato l’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa lamentava un’errata valutazione nel trattamento sanzionatorio, cercando di ottenere una riduzione della pena attraverso una diversa lettura delle prove raccolte durante il processo.
La decisione della Suprema Corte sulla resistenza a pubblico ufficiale
I giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa del ricorso per Cassazione: esso non può essere utilizzato per richiedere un terzo grado di merito. In altre parole, non è possibile chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti o di decidere se una pena sia “giusta” in astratto, se la motivazione fornita dai giudici precedenti è logica e coerente.
Analisi della condotta e precedenti penali
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato il rigore della sanzione. Erano stati presi in considerazione tre elementi fondamentali:
1. La modalità particolarmente aggressiva con cui è stata attuata la resistenza a pubblico ufficiale.
2. Il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato.
3. La presenza di numerosi precedenti penali che delineano un profilo di spiccata pericolosità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano sulla genericità delle censure mosse dal ricorrente. La Cassazione ha rilevato che l’impugnazione non indicava specifici errori di diritto, ma si limitava a proporre una versione alternativa dei fatti. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto immune da vizi logici, poiché la Corte d’Appello ha esaminato in modo esauriente ogni aspetto della condotta, collegando correttamente la gravità del fatto alla personalità del reo. La presenza di precedenti penali e l’aggressività dimostrata rendono la determinazione della pena una scelta discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla definitiva conferma della condanna. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su violazioni di legge concrete, evitando tentativi di riesame del merito che portano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità e a gravose sanzioni pecuniarie accessorie.
Quando un ricorso per resistenza a pubblico ufficiale viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se presenta motivi generici o se punta a una rivalutazione dei fatti già decisi nel merito, anziché contestare specifiche violazioni di legge.
Quali elementi influenzano il calcolo della pena per questo reato?
Il giudice valuta la modalità aggressiva della condotta, il comportamento tenuto dopo il fatto e l’eventuale presenza di precedenti penali del colpevole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50191 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Este il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e volte ad una alternativa valutazione delle risultanze processuali con riferimento al trattamen sanzionatorio poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni della Corte d’Appello di Venezia sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina del comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato, della modalità particolarmente aggressiva della condotta del ricorrente nonché dei plurimi precedenti penali di cui l’imputato risulta gravato (pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.