Resistenza a pubblico ufficiale: i rischi del ricorso generico
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, ribadendo un principio fondamentale del diritto processuale: la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In un recente provvedimento, i giudici hanno chiarito che non è sufficiente contestare genericamente una sentenza di condanna, ma occorre sollevare censure di diritto precise e non meramente riproduttive di quanto già esposto nei gradi precedenti.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il delitto previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione impugnando la sentenza della Corte d’Appello territoriale, lamentando principalmente due profili: l’erroneità della motivazione riguardante il giudizio di responsabilità e l’eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi probatori e avrebbero applicato una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
La decisione della Cassazione
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha analizzato i motivi di doglianza, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, risultava privo di puntuali censure in punto di diritto. In sostanza, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già vagliate e correttamente respinte dai giudici di secondo grado, senza apportare elementi di novità o evidenziare vizi logici specifici nella sentenza impugnata.
Allo stesso modo, il secondo motivo riguardante l’entità della pena è stato giudicato privo di specificità. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione puntuale e giuridicamente corretta per giustificare il trattamento sanzionatorio, rendendo la nuova contestazione meramente ripetitiva e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rigore formale richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti. Perché un ricorso sia ammissibile, deve contenere l’indicazione specifica delle norme di legge violate e deve confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la natura riproduttiva dei motivi e la loro genericità hanno impedito l’esame nel merito, configurando una violazione dei precetti dell’articolo 606 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità comportano conseguenze severe per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, la dichiarazione di inammissibilità ha trascinato con sé la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 c.p.p., la Corte ha imposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzionando così la proposizione di un ricorso giudicato manifestamente infondato e privo dei requisiti minimi di legge.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade quando le contestazioni non sono specifiche o si limitano a ripetere quanto già discusso e deciso nei precedenti gradi di giudizio senza evidenziare nuovi errori di diritto.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, viene condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Si può contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione manifestamente illogica o assente. Una contestazione generica sull’eccessività della pena è destinata all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5803 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5803 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26067/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico in quanto non sorretto da precise e puntuali censure in punto di diritto, nonché riproduttivo di doglianze già correttamente vagliate dalla Corte di appello con motivazione puntuale sul punto (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente all’eccessività della pena inflitta, è a sua volta privo di specificità nonchémeramente riproduttivo di profil di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026