Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7012 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7012 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e la memoria difensiva trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto i primi quattro, riguardanti i profili costitutivi della ritenuta resistenza ascritta al ri sia sul versante della condotta oppositiva, sia su quello riguardante il dolo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coeren con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano);
il quinto, afferente la denegata rinnocazione istruttoria in appello, attinge infondatament la valutazione resa sul tema dalla Corte del merito, puntualmente argomentata alla luce del relativo dato normativo di riferimento anche in considerazione del rito, a prova contratta adottato;
il sesto motivo inerente il diniego delle generiche e la misura della pena è manifestamente inconferente con riguardo a tale ultimo tema ( essendo stato applicato il minimo edittale) e sul primo versante è manifestamente infondato, atteso che la decisione gravata, anche in parte qua, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.