Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie posta a tutela della funzione pubblica e della sicurezza degli operatori. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico riguardante l’inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per tale violazione, ribadendo principi fondamentali in materia di impugnazioni e prescrizione.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per aver ostacolato l’attività di pubblici ufficiali attraverso condotte violente o minacciose, integrando la fattispecie prevista dall’art. 337 del Codice Penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e invocando, in ultima istanza, l’intervenuta prescrizione del reato.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato come i motivi addotti dalla difesa fossero meramente riproduttivi di censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che, in sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se la motivazione della sentenza impugnata appare logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Resistenza a pubblico ufficiale e inammissibilità
L’inammissibilità del ricorso deriva spesso dalla mancanza di specificità dei motivi o dalla riproposizione di argomenti già respinti. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive non offrissero elementi nuovi o critiche puntuali alla sentenza d’appello, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il filtro di ammissibilità tipico del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per Cassazione, che non costituisce un terzo grado di merito. I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché non hanno scalfito la tenuta logica della sentenza di appello, la quale aveva già correttamente inquadrato la condotta come resistenza a pubblico ufficiale. Riguardo al terzo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte ha chiarito un punto cruciale: l’estinzione del reato per decorso del tempo non può essere rilevata se la causa di prescrizione matura dopo la sentenza di secondo grado e il ricorso presentato è inammissibile. L’inammissibilità, infatti, impedisce la formazione di un valido rapporto processuale in Cassazione, rendendo definitiva la sentenza impugnata al momento della sua pronuncia.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento comportano la conferma definitiva della condanna e l’applicazione di sanzioni pecuniarie accessorie. Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro. Questa decisione ribadisce l’importanza di articolare ricorsi basati su vizi di legittimità reali e non su semplici contestazioni fattuali, specialmente in casi delicati come quelli legati alla resistenza a pubblico ufficiale, dove la prova della condotta è spesso già cristallizzata nei gradi di merito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti ma solo verificare la legittimità della sentenza. La mera riproduzione di argomenti già respinti è considerata un difetto di specificità.
Si può ottenere la prescrizione se il ricorso è inammissibile?
No, se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello e il ricorso è inammissibile, il reato non si estingue. L’inammissibilità impedisce alla Corte di rilevare cause di estinzione del reato successive alla decisione di secondo grado.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6990 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6990 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto i primi due, riguardanti la contestata sussistenza d presupposti costitutivi delal resistenza ex art 337 cp imputata al ricorrente sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coeren con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo mette in gioco l’addotta estinzione per prescrizione, nel caso indifferente perch maturata dopo la decisione gravata, alla luce della inammissibilità delle altre doglianze rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.