Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie complessa che richiede un’analisi rigorosa dei presupposti oggettivi e soggettivi. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di ammissibilità del ricorso per questa tipologia di reato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per aver violato l’art. 337 del codice penale. Oltre alla responsabilità per il fatto specifico, i giudici di merito avevano confermato l’applicazione della recidiva, aggravando la posizione della ricorrente. Quest’ultima ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando sia la sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia la valutazione sulla recidiva operata dalla Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze difensive non introducevano elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già ampiamente analizzati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Quando una sentenza di merito è congruamente motivata e priva di vizi logici, il ricorso che si limita a ripetere le stesse censure diventa inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza evidenziano come i motivi prospettati non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha chiarito che i presupposti della resistenza a pubblico ufficiale erano stati accertati correttamente dai giudici di merito attraverso un’analisi puntuale delle emergenze processuali. Inoltre, il giudizio sulla recidiva è stato ritenuto immune da vizi, in quanto basato su valutazioni giuridicamente corrette e coerenti con il percorso logico seguito nei gradi precedenti. La mera riproduzione di profili di censura già vagliati impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della questione.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento comportano conseguenze severe per la ricorrente. Oltre alla definitività della condanna, l’inammissibilità del ricorso ha determinato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo caso conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito, ma deve necessariamente vertere su vizi di legittimità specifici e non precedentemente risolti in modo logico e coerente.
Quando un ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi presentati sono identici a quelli già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza che vengano indicati nuovi vizi logici o violazioni di legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la recidiva in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che i giudici di merito hanno applicato la legge in modo errato o hanno fornito una motivazione manifestamente illogica nel confermarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6991 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6991 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo ai presupposti costitutivi oggettivi resistenza ex art 337 cp imputata alla ricorrente e alle valutazioni rese nel confermare il giudi sulla recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al por delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.