Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha affrontato un caso in cui il ricorrente lamentava un’errata quantificazione della pena legata alla pluralità di condotte, fornendo chiarimenti essenziali sull’onere di motivazione dei giudici di merito e sulle conseguenze processuali di un ricorso infondato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 337 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. All’imputato era stata contestata una condotta di resistenza posta in essere nei confronti di pubblici ufficiali. La pena inflitta teneva conto di un aumento calcolato ai sensi dell’art. 81 c.p., relativo alla cosiddetta “continuazione”, in virtù della pluralità delle azioni di resistenza.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, non contestando la propria colpevolezza, ma focalizzando le sue doglianze esclusivamente sulla presunta erronea quantificazione di tale aumento di pena, ritenendolo ingiustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della quantificazione della pena, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha constatato che la censura del ricorrente era manifestamente infondata, poiché sia la sentenza di primo grado sia quella d’appello avevano fornito una motivazione specifica e logica per giustificare l’aumento di pena. I giudici di merito avevano, infatti, chiaramente argomentato che l’incremento sanzionatorio era una diretta conseguenza della “pluralità di resistenze” messe in atto dall’imputato.
Analisi della Pluralità di Condotte nella Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il cuore della questione giuridica risiede nella corretta applicazione dell’istituto della continuazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Quando un soggetto compie più atti di violenza o minaccia, anche in un breve arco temporale, per opporsi a un pubblico ufficiale, si configura una pluralità di condotte. I giudici di merito, in questi casi, devono valutare se tali azioni siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In caso affermativo, si applica l’aumento di pena previsto dall’art. 81 c.p., invece di procedere con un concorso materiale di reati, che comporterebbe una somma aritmetica delle pene.
Nel caso di specie, la Corte ha implicitamente confermato che la motivazione dei giudici di merito era sufficiente a sostenere la scelta di applicare l’aumento per la continuazione, rendendo il motivo di ricorso pretestuoso.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è concisa ma estremamente chiara. Il ricorso viene ritenuto inammissibile perché deduce una questione, quella dell’erronea quantificazione della pena, che era già stata adeguatamente trattata e giustificata nelle sentenze dei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità sottolineano come sia la sentenza di primo grado (a pagina 5) sia quella di secondo grado (a pagina 3) avessero “specificamente argomentato l’aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze”. Di fronte a una motivazione congrua e non illogica, la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione nel merito, compito che non le compete. L’inammissibilità del ricorso comporta, come conseguenza automatica prevista dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena decisa dai giudici di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente mancante, contraddittoria o illogica. In questo caso, la specifica argomentazione sulla “pluralità di resistenze” fornita dalla Corte d’Appello è stata considerata sufficiente a blindare la sentenza da censure di legittimità. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi basati su vizi concreti e non su una mera riproposizione di questioni già esaurientemente decise.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché contestava l’erronea quantificazione della pena per la continuazione, nonostante sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado avessero già specificamente motivato l’aumento in ragione della pluralità delle condotte di resistenza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale istituto giuridico è stato applicato per aumentare la pena?
È stato applicato l’istituto della continuazione, previsto dall’articolo 81 del codice penale, che consente di applicare un aumento di pena per il reato più grave quando più azioni criminose sono commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come nel caso di una pluralità di resistenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4770 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4770 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
202/ RG. 26460
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigraf indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l’erronea quantificazione de continuazione nonostante sia la sentenza di primo grado (pag. 5) che quella di secondo grado (pag. 3) abbiano specificamente argomentato l’aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze;
ritenuto che dall’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025