Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, specialmente in casi di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda riguarda un ricorso presentato contro una condanna per tale reato, ma dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti. Analizziamo la decisione per comprendere perché la mera contestazione dei fatti non è sufficiente per ottenere un annullamento in Cassazione.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato nei gradi di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda trae origine da una segnalazione del titolare di un negozio, il quale richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine a causa delle molestie che l’uomo stava arrecando ad alcune ragazze.
All’arrivo degli agenti, questi gli chiedevano di fornire i documenti per l’identificazione. In risposta, l’uomo reagiva con violenza, aggredendo gli operanti con “strattonamenti e spintoni”. La sua condotta rendeva necessario l’uso della forza per immobilizzarlo e ammanettarlo. La Corte d’Appello confermava la sua condanna, spingendolo a presentare ricorso per cassazione.
L’Analisi della Corte e la natura del ricorso per resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale che ne ha determinato l’inammissibilità. Il ricorrente, infatti, non sollevava questioni relative a presunte violazioni di legge o vizi procedurali, che sono le uniche censure ammissibili in sede di legittimità.
Al contrario, i motivi del suo ricorso erano “meramente riproduttivi di profili in fatto”. In altre parole, l’imputato si limitava a contestare la ricostruzione degli eventi così come accertata nei precedenti gradi di giudizio, in particolare mettendo in discussione il contenuto della testimonianza degli agenti di polizia. Tentava, inoltre, di proporre una ricostruzione alternativa, sostenendo di essere stato vittima di un “eccesso di potere” da parte degli agenti, senza però fornire elementi giuridici a supporto di tale tesi.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado” di merito. Il suo scopo non è rivalutare le prove e decidere nuovamente chi ha ragione o torto sui fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Di conseguenza, un ricorso è inammissibile quando cerca di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, come la testimonianza degli operanti, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero una semplice riproposizione di difese fattuali già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre alcuna valida critica di legittimità sulla sentenza impugnata. Pertanto, l’inammissibilità del ricorso è stata la logica e inevitabile conseguenza.
Le conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna per resistenza a pubblico ufficiale è divenuta definitiva. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su solidi motivi di diritto, evitando di insistere su contestazioni fattuali che non trovano spazio nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti in sede di legittimità. In particolare, si limitava a riproporre contestazioni sui fatti e a criticare la testimonianza degli agenti, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
In cosa è consistita la resistenza a pubblico ufficiale nel caso specifico?
Nel caso esaminato, la resistenza si è manifestata attraverso una reazione fisica agli agenti che chiedevano i documenti. L’uomo li ha aggrediti con “strattonamenti e spintoni”, opponendosi così al compimento di un atto d’ufficio.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4725 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4725 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7/ RG. 23686
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla leg in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a conte contenuto della testimonianza qualificata degli operanti, chiamati dal titolare di un negoz per le molestie di COGNOME ad alcune ragazze, aggrediti con strattonamenti e spintoni pe avergli chiesto i documenti tanto da averlo dovuto ammanettare, escludendosi la generica ricostruzione alternativa dell’eccesso di potere; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera est/
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