Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proppsto da NOME NOME COGNOME nato a Napoli il 10/08/1985
avverso la ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 16 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dell stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la quale è stata applicata misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 1)(art. 33 pen.) e 2)(artt. 110, 582, 585 cod. pen.).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con unico motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla gra indiziaria in ordine ai reati contestati.
La decisione impugnata non si conforma alle emergenze in atti e alle doglianze difensive in quanto:
Non è stata considerata la precedenza dovuta a chi si trova su un mezzo di trasporto esposto alle intemperie in atto, insieme alla moglie in stato interessa
Non risulta che, prima della reazione del COGNOME, il sovrintendente NOME COGNOME esibisce il contrassegno o distintivo per qualificarsi, atteso che indossava alcuna tenuta d’ordinanza e non era in servizio;
Lo stesso sovrintendente, dopo essere stato colpito, rialzandosi, scalciando impugna con la mano destra una pistola per poi rimetterla nella cintola de pantalone;
La difesa aveva segnalato l’anomalia secondo la quale i due testi COGNOME (padre e figlio) non erano stati sentiti per valutare se il sovrintendente si qualificato e, soprattutto, se avesse profferito espressioni infamanti provocatorie, considerato che la reazione del COGNOME non era stata immediata, cos dovendosi considerare l’attenuazione conseguente alla provocazione.
In assenza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore general formulato le conclusioni scritte di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto rispet alla puntuale valutazione espressa dal Tribunale nell’ambito della valutazio indiziaria di competenza che sulla base della – incontestata – assoluta chiare delle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato l’intera vicenda, ha affermato la violenta aggressione del ricorrente, dopo essere sceso d
motoveicolo guidato, al Sovrintendente COGNOME che gli aveva contestato la condotta poco rispettosa del codice della strada tenuta poco prima, anch’ess risultante dalle videoriprese, escludendo la ricorrenza della dedotta provocazion
Rispetto alla ricostruzione indiziaria della vicenda, che non incorre in v logici e giuridici, il ricorrente adduce del tutto genericamente sia una pre giustificazione della condotta di guida tenuta sia la mancata manifestazione parte dell’aggredito della propria qualità, invece correlata proprio contestazione dell’illecito, e, infine, una irriscontrata provocazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 14/01/2025.