Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che si presenta con una certa frequenza nelle aule di giustizia. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: per contestare una condanna, non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario confrontarsi specificamente con le motivazioni del giudice. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due cittadini venivano condannati sia in primo grado che in appello per il reato di cui all’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le sentenze di merito, i due si erano opposti con violenza o minaccia all’operato di alcuni ufficiali di polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle loro funzioni.
La Tesi Difensiva e il Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, i due imputati proponevano ricorso per Cassazione. La loro linea difensiva si basava su un punto cruciale: la loro condotta non costituiva reato perché sarebbe stata una reazione legittima a presunti atti arbitrari commessi dagli stessi agenti. A loro avviso, quindi, mancava un elemento essenziale del reato, e la loro azione era giustificata.
La Decisione della Cassazione: Genericità dei Motivi e Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra su un vizio procedurale dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dai ricorrenti erano eccessivamente generici e non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse ‘doglianze’ già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I ricorrenti, in sostanza, non si sono confrontati con l’ ‘apparato argomentativo puntuale e logico’ con cui i giudici di secondo grado avevano motivato la condanna. La Corte d’Appello aveva già attentamente vagliato e smontato la tesi difensiva, affermando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, al contempo, l’insussistenza della presunta reazione legittima ad atti arbitrari. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a ripetere argomenti già sconfessati, ma deve individuare specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o vizi logici manifesti) nella sentenza impugnata. In mancanza di questa specificità, il ricorso si risolve in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnico, specifico e mirato a criticare la logica giuridica della sentenza precedente, non a riproporre una versione alternativa dei fatti. La conseguenza di un ricorso generico, come in questo caso, è la sua inammissibilità, che comporta la condanna definitiva dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici. Si limitavano a ripetere le argomentazioni difensive già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico le ragioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
Cosa avrebbero dovuto fare i ricorrenti per evitare l’inammissibilità?
I ricorrenti avrebbero dovuto formulare un ricorso che non si limitasse a riproporre la loro versione dei fatti, ma che individuasse e argomentasse specifici errori di diritto o vizi logici commessi dalla Corte d’Appello nel motivare la sentenza di condanna.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA DI COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40913/23 Di Matteo + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il re contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di me adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norm incriminatrice e, per contro, l’insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sar scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024