Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inutile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del ricorso nel terzo grado di giudizio, specialmente in casi di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda riguarda una folle corsa in auto per sfuggire alle forze dell’ordine, che ha messo a rischio l’incolumità di numerose persone. La Corte ha stabilito un principio chiaro: non è possibile utilizzare la Cassazione come un terzo appello per ridiscutere i fatti.
I Fatti del Caso: Fuga Spericolata nel Centro Città
Due individui, un conducente e un passeggero, sono stati condannati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un inseguimento nel centro di Palermo, il conducente ha adottato una guida estremamente pericolosa, attraversando un’area pedonale ad alta velocità e mettendo a serio rischio la vita dei passanti. Il passeggero non è stato un semplice spettatore: ha partecipato attivamente alla condotta criminosa, tentando di coprire la targa del veicolo per impedire l’identificazione da parte degli inseguitori.
Dopo la condanna in primo grado e la conferma in Corte d’Appello, entrambi hanno presentato ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare la decisione.
L’Analisi della Corte e la resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati e, soprattutto, semplici ripetizioni delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo punto è cruciale: il giudizio di Cassazione non serve a riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma a verificare la corretta applicazione della legge.
Il Ruolo Attivo del Passeggero
Per quanto riguarda il passeggero, la Corte ha sottolineato come la sua condotta – il tentativo di occultare la targa – dimostrasse una partecipazione attiva e consapevole al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non si trattava di una mera presenza passiva, ma di un contributo concreto finalizzato a garantire l’impunità a sé stesso e al conducente.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso del Conducente
Anche il ricorso del conducente è stato respinto. Le sue doglianze non hanno scalfito il nucleo della decisione d’appello, che aveva dato ampio conto del grave pericolo creato dalla guida spericolata. Inoltre, la Corte ha confermato la congruità della pena inflitta, giudicata adeguata alla gravità dei fatti secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto) e non su una diversa interpretazione dei fatti. I ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse censure già avanzate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni giuridiche che avevano portato alla loro condanna. Un ricorso così strutturato è destinato all’inammissibilità perché tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un giudice di merito, ruolo che non le compete.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa decisione ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: è necessario formulare censure precise e pertinenti, che evidenzino errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni, sperando in una nuova valutazione dei fatti, non solo è inutile ma controproducente. La dichiarazione di inammissibilità comporta, infatti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato o si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove ed effettive questioni di diritto.
Anche il passeggero di un veicolo può essere condannato per resistenza a pubblico ufficiale insieme al conducente?
Sì, il passeggero può essere condannato in concorso se partecipa attivamente alla condotta criminosa. Nel caso specifico, il tentativo di coprire la targa del veicolo è stato considerato una forma di partecipazione attiva al reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di cui all’art. 3 pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d’appello e comunque manifestamente infondati e declinati in fatto;
rilevato che adeguata risulta la motivazione resa con riferimento al motivo di ricorso COGNOME NOME, avendo la Corte territoriale evidenziato come costui avesse attivamen partecipato alla condotta di reato tentando di coprire la targa del mezzo sul quale viaggi quale passeggero;
rilevato che analogo limite incontra il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME che no confronta con la parte della decisione che ha dato conto del grave pericolo causato ag inseguitori ed agli utenti della strada dalla guida spericolata nel centro di Palermo al attraversavano a bordo del mezzo condotto un’area pedonale, mettendo a rischio la incolumità dei pedoni in fase di attraversamento della strada;
rilevato che egualmente riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo di COGNOMECOGNOME avendo la decisione analizzato gli el previsti dall’art. 133 cod. pen. e ritenuta congrua la pena determinata dal Primo giudice;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciasc ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024