Resistenza a Pubblico Ufficiale: La Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul reato di resistenza a pubblico ufficiale (Art. 337 del Codice Penale) e delinea con precisione i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e giuridicamente pertinenti, evitando di riproporre questioni di fatto o di basarsi su orientamenti giurisprudenziali superati.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata dalla Corte d’Appello. Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi di censura. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della condanna, contestando la configurabilità stessa del reato, la compatibilità con una specifica aggravante e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna dell’imputata. Oltre alla conferma della pena, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. È interessante notare come la Corte non abbia disposto la rifusione delle spese a favore della parte civile, poiché la sua memoria non ha fornito alcun contributo utile alla decisione finale.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi di Inammissibilità per Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la palese debolezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Primo Motivo: Le Mere Doglianze di Fatto
Il primo motivo del ricorso è stato liquidato come una serie di ‘mere doglianze in punto di fatto’. In sostanza, la difesa ha tentato di riproporre alla Cassazione una diversa valutazione dei fatti che avevano portato alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge. Le questioni fattuali erano già state adeguatamente esaminate e risolte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti, rendendo il motivo inammissibile.
Secondo Motivo: L’Infondatezza sulla Presunta Incompatibilità dell’Aggravante
Il secondo motivo, ritenuto manifestamente infondato, riguardava una questione prettamente giuridica. La difesa sosteneva un’incompatibilità tra il reato di cui all’art. 337 c.p. e l’aggravante prevista dall’art. 576, n. 5-bis c.p. (relativa ai delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive o contro pubblici ufficiali). La Cassazione ha respinto con forza questa tesi, allineandosi al suo più recente e consolidato indirizzo ermeneutico (citando la sentenza n. 19262/2022). La Corte ha sottolineato che l’argomentazione difensiva si basava su un orientamento datato e superato, e che non sussisteva alcun contrasto giurisprudenziale tale da giustificare una rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Terzo Motivo: La Genericità sulla Tenuità del Fatto
Infine, il terzo motivo, con cui si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato generico e confutativo. I giudici di merito avevano già escluso tale possibilità con una motivazione ritenuta logica e non manifestamente illogica. La difesa, nel ricorso, non ha fatto altro che contestare tale valutazione senza addurre elementi nuovi o evidenziare vizi logici nel ragionamento dei giudici, rendendo anche questo motivo del tutto inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Pronuncia
Questa ordinanza offre spunti pratici di grande valore. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni fattuali già esaminate nei gradi di merito. È necessario concentrarsi su vizi di legittimità, ovvero sulla violazione o errata applicazione della legge. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di fondare le proprie argomentazioni sull’indirizzo giurisprudenziale più attuale e consolidato. Invocare orientamenti superati è una strategia destinata al fallimento. Infine, la decisione conferma che, per ottenere il riconoscimento della tenuità del fatto, non basta una generica contestazione, ma occorre criticare la motivazione del giudice di merito individuando specifiche illogicità o carenze.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un reato di resistenza a pubblico ufficiale davanti alla Corte di Cassazione?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso è inammissibile se si limita a presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero a criticare la ricostruzione degli eventi già valutata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), senza sollevare reali questioni di violazione di legge.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è incompatibile con l’aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni?
No. La Corte ha definito manifestamente infondata questa tesi, affermando che, secondo l’attuale e consolidato orientamento giurisprudenziale, non esiste alcuna incompatibilità tra il reato previsto dall’art. 337 c.p. e l’aggravante di cui all’art. 576, n. 5-bis c.p.
Cosa succede se i motivi del ricorso vengono giudicati generici o manifestamente infondati?
Se i motivi sono ritenuti inammissibili (perché generici, manifestamente infondati o per altre ragioni previste dalla legge), il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BUTERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chi la conferma della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che, in relazione alla questione pos con il secondo motivo, ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è cos da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura, in ordine alla configu del reato di cui all’art. 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6, 7 e 8); ii) il secondo mot è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale legittimamente escluso, coerentemente con l’attuale indirizzo ermeneutico di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 19262 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159) l’incompatibilità tra il reato di cui all’art. 337 cod. l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen., incompatibilità invocata dal ricorrente sulla scorta di un orientamento ermeneutico datato, ragion per cui non si repu sussistente alcun contrasto ermeneutico che giustifichi la rimessione del ricorso alle Sezi Unite; iii) il terzo motivo di ricorso è generico, confutativo e manifestamente infondato, av i Giudici di merito escluso con motivazione non manifestamente illogica la tenuità del fatto ( pagina 9 della sentenza impugnata e pagina 6 della sentenza di primo grado);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali l’assenza nella memoria depositata di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.