Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità per ridiscutere i fatti del processo. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della decisione.
I Fatti del Caso: La Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. In particolare, l’imputato era stato ritenuto colpevole, sia in primo grado che in appello, per aver utilizzato espressioni minacciose nei confronti di un agente nell’esercizio delle sue funzioni, con l’intento di impedirgli di compiere un atto del proprio ufficio. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo la condotta pienamente integrativa del reato contestato.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. I motivi addotti, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come censure generiche e basate su una rivalutazione dei fatti. Il ricorrente, in sostanza, cercava di ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale opera come giudice di legittimità e non di merito.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni del Reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi proposti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
La Corte ha sottolineato che le critiche mosse alla sentenza impugnata erano non solo generiche, ma anche riproduttive di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dal giudice d’appello. Riproporre le stesse questioni di fatto senza sollevare vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti) non è sufficiente per ottenere un annullamento della decisione.
La Valutazione sul Reato
Nel merito della questione, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione operata dai giudici dei gradi precedenti. La condotta dell’imputato, caratterizzata da espressioni minacciose, è stata considerata idonea a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’atto che l’agente stava compiendo rientrava pienamente nelle sue attribuzioni e le minacce erano finalizzate a impedirne lo svolgimento.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “coerente ed esaustiva” per ritenere provata la colpevolezza dell’imputato. Pertanto, le censure meramente fattuali e ripetitive proposte dal ricorrente non potevano che essere dichiarate inammissibili.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve individuare specifici vizi di legittimità e non può limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove. Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, viene confermato che anche la sola minaccia verbale, se idonea a ostacolare l’attività del pubblico ufficiale, è sufficiente a configurare il delitto. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, si basavano su una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) ed erano una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e corretta.
Quale condotta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale secondo l’ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è integrato anche da espressioni minacciose proferite con lo scopo di impedire a un pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio, a condizione che tale atto non ecceda i limiti delle sue attribuzioni.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., propone censure generiche e in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità;
considerato, inoltre, che tale motivo è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che, con motivazione coerente ed esaustiva, ha ritenuto la condotta del ricorrente idonea ad integrare il reato di cui all’art. 337 cod. pen., essendo le espressioni minacciose proferite volte ad impedire l’atto d’ufficio da parte dell’agente; atto non eccedente i limiti delle attribuzioni del predetto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024