Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con la decisione del 12 luglio 2024, la Suprema Corte ha stabilito che un ricorso basato sulla riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso: Violenza in Due Contesti Distinti
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato aveva posto in essere diverse azioni di violenza e minaccia nei confronti di alcuni pubblici ufficiali. Le condotte si erano manifestate in due momenti e luoghi distinti: una prima volta a seguito di un intervento degli agenti e, successivamente, all’interno della caserma dove era stato condotto. In entrambi i contesti, le azioni violente erano state dirette verso più ufficiali.
Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello di Milano avevano confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo integrate tutte le componenti del reato.
La Decisione sul Ricorso per Resistenza a Pubblico Ufficiale
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali:
1. Insussistenza dell’elemento soggettivo: Contestava la presenza del dolo specifico richiesto per il reato di resistenza.
2. Errata applicazione del concorso di reati: Censurava la motivazione della sentenza d’appello che aveva riconosciuto il concorso formale tra più reati di resistenza.
3. Eccessività della pena: Lamentava un trattamento sanzionatorio non congruo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35991/2024, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su una valutazione rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso non presentassero profili di novità o vizi di legittimità, ma si limitassero a riproporre questioni di fatto già adeguatamente risolte.
Primo Motivo: L’Elemento Soggettivo e il Dolo Specifico
In relazione al primo motivo, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero già fornito una motivazione “logica ed esaustiva” sulla sussistenza del dolo specifico. La ricostruzione dei fatti operata nei primi due gradi di giudizio aveva dimostrato chiaramente l’intenzione dell’imputato di opporsi all’attività dei pubblici ufficiali. Pertanto, la censura è stata considerata una mera riproposizione di una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Secondo Motivo: Il Concorso di Reati nella Resistenza a Pubblico Ufficiale
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva giustamente riconosciuto il concorso formale di reati. I giudici hanno evidenziato che le condotte violente si erano sviluppate in “diversità di contesti fattuali” (prima durante l’intervento, poi in caserma) e si erano “estrinsecate nei confronti di più pubblici ufficiali”. Questa pluralità di azioni e di soggetti passivi giustificava pienamente il riconoscimento di più reati uniti dal vincolo del concorso formale.
Terzo Motivo: La Congruità della Pena
Infine, la Corte ha definito “manifestamente infondato” il terzo motivo. La motivazione della Corte d’Appello sulla determinazione della pena è stata ritenuta “esaustiva e immune da vizi sindacabili”, confermando che la scelta del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso Meramente Riproduttivo
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi del ricorso si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legge, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione, pertanto, consolida la validità delle sentenze di primo e secondo grado, ponendo fine alla vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione per resistenza a pubblico ufficiale viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando i motivi proposti sono una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), senza presentare reali vizi di legittimità.
È possibile essere condannati per più reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi in un’unica sequenza di eventi?
Sì. La Corte ha confermato che se le condotte violente avvengono in contesti fattuali diversi (ad esempio, prima durante un intervento su strada e poi all’interno di una caserma) e sono dirette contro più pubblici ufficiali, è corretto riconoscere un concorso formale di reati, risultando in più condanne.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione dei fatti, come la presenza del dolo specifico?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la legittimità e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se i giudici di merito hanno fornito una spiegazione logica ed esaustiva sulla sussistenza del dolo, come in questo caso, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35991 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME; GLYPH ·
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R.G.N. 12608/24 RAGIONE_SOCIALE (C.U.I. CODICE_FISCALE)
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Cohsiderato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si contesta l’insussistenza dell’elemento soggettivo, risulta logica ed esaustiva la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto integrato ìl dolo specifico (cfr. sent. impugnata, p. 2 alla luce di quanto evidenziato dalla sent. primo grado p. 5);
che – quanto al secondo motivo – con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretto il riconoscimento del concorso formale di reati, tale motivazione risulta adeguata e non contraddittoria, dal momento che la indicata diversità di contesti fattuali attiene alle diverse azioni di violenza e minaccia poste in essere (dapprima a seguito dell’intervento dei pubblici ufficiali e, successivamente, all’interno della Caserma) e nell’ambito di ciascuno di tali contesti fattuali unitari le condotte t violente si sono estrinsecate nei confronti di più pubblici ufficiali (cfr. sent. primo grado, p. 5);
Considerato, infine, che il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che risulta esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio per come determinato dal giudice di primo grado;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarq inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.