Resistenza a pubblico ufficiale: quando la reazione non è giustificata
Introduzione al caso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti della reazione del cittadino di fronte a un controllo delle forze dell’ordine. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati, condannati per aver aggredito agenti della polizia municipale durante un controllo stradale, ribadendo principi fondamentali sulla non arbitrarietà dell’atto d’ufficio e sulla concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un controllo stradale di routine. Due cittadini, fermati da una pattuglia della polizia municipale, hanno reagito con violenza all’operato degli agenti, causando loro lesioni. Per questi fatti, venivano condannati in primo grado e in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
Gli imputati decidevano di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la loro reazione fosse stata provocata da un comportamento arbitrario degli agenti, invocando così la causa di giustificazione prevista dall’articolo 393-bis del codice penale. Contestavano, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione della resistenza a pubblico ufficiale e l’atto arbitrario
Il fulcro del ricorso degli imputati risiedeva nella tesi dell’atto arbitrario. Secondo la loro difesa, l’azione degli agenti avrebbe superato i limiti della legittimità, giustificando la loro reazione violenta. La causa di giustificazione della resistenza a pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.) non punisce chi reagisce a un atto palesemente illegittimo e arbitrario di un pubblico ufficiale. Tuttavia, la difesa non è riuscita a dimostrare in che modo il controllo stradale potesse essere considerato tale, limitandosi a denunce generiche.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione si fondano su due pilastri principali.
L’assenza di un atto arbitrario
I giudici hanno evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello avesse già fornito una “congrua argomentazione” per escludere qualsiasi arbitrarietà nell’operato dei pubblici ufficiali. L’aggressione è avvenuta durante lo svolgimento di un “legittimo controllo stradale”, un’attività pienamente rientrante nelle funzioni della polizia municipale. Le dichiarazioni delle persone offese, corroborate da certificazioni mediche che attestavano le lesioni subite, sono state ritenute attendibili, a differenza di quelle degli imputati, definite inattendibili.
La negazione delle attenuanti generiche
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel negare le circostanze attenuanti generiche. Viene ribadito un principio consolidato: le attenuanti non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi emersi durante il processo. In assenza di tali elementi, la loro negazione è legittima e non richiede una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente quella, come nel caso di specie, ritenuta logica e priva di vizi.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza riafferma che la reazione violenta a un legittimo atto d’ufficio, come un controllo stradale, integra pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per poter invocare la causa di giustificazione, è necessario dimostrare con elementi concreti l’arbitrarietà dell’atto del pubblico ufficiale, che non può essere presunta. La decisione sottolinea inoltre la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, che non possono essere concesse automaticamente. Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna diviene definitiva, con l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
È possibile reagire violentemente a un controllo della polizia se si ritiene ingiusto?
No. Secondo la Corte, la reazione è giustificata solo se l’atto del pubblico ufficiale è palesemente arbitrario e va oltre i suoi doveri d’ufficio. Un legittimo controllo stradale non rientra in questa categoria, pertanto una reazione violenta costituisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Le circostanze attenuanti generiche sono sempre concesse in un processo penale?
No, non sono un diritto dell’imputato. La loro concessione dipende dalla valutazione del giudice, che deve basarsi su elementi positivi e concreti emersi nel processo. In assenza di tali elementi, come nel caso analizzato, il giudice può legittimamente negarle.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che non lo esamina nel merito perché privo dei requisiti di legge. La conseguenza diretta è che la sentenza impugnata diventa definitiva, e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione economica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
89/RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il comune ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza ufficiale e lesioni aggravate ai danni di due agenti della polizia municipale;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; GLYPH c414-é.
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su /aistag4;si.-Cr-C-0.14t-r-e~ motivazione in ordine alla causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. sua forma putativa, e alla configurazione del delitto, apoditticamente denunciati, lettura del provvedimento impugnato dimostri, a pagina 11, una congrua argomentazion escludere l’esistenza di qualsiasi atto arbitrario dei pubblici ufficiali, aggrediti vi entrambi gli imputati solo in ragione dello svolgimento di un legittimo controllo stra dimostrato dalla certificazione medica che ha ulteriormente comprovato le dichiarazio r· ft persone offese, obbligate a dire la verità, e le lesioni r` izat-~ da COGNOME, diversamente dalle inattendibili dichiarazioni degli imputati definite dal ricorso “testimonianze”;
Game, thtutettl ritenuto chedla sentenza impugnata ha negato l’applicazione delle circostanze at generiche, che non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fondate su positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e n motivazione riportata alle pagg. 12 e 13 con cui il ricorso non si confronta;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 61 pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora