Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione, specialmente quando un ricorso si basa su censure ritenute manifestamente infondate. Il caso riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e la richiesta, respinta nei gradi di merito, di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo la vicenda processuale e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova nei confronti di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione.
Il fulcro del ricorso non contestava tanto la sussistenza del fatto storico, quanto la valutazione giuridica compiuta dal giudice d’appello. Nello specifico, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, le modalità della condotta avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento per questa specifica ragione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza numero 37255 del 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due punti fondamentali. In primo luogo, ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse “manifestamente infondato”. Questo significa che, ad una prima e sommaria analisi, la censura mossa dal ricorrente appariva palesemente priva di pregio giuridico.
In secondo luogo, e in modo più specifico, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata sul punto controverso. Il provvedimento impugnato, infatti, aveva spiegato in maniera “logica, coerente e puntuale” le ragioni per cui non era possibile applicare l’art. 131-bis c.p. al caso di specie. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha argomentato la sua scelta in modo corretto e privo di vizi logici o giuridici. Il suo compito è verificare la legittimità della decisione, non riesaminare i fatti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate. È, invece, un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto o vizi gravi di motivazione. Quando un giudice di merito fornisce una giustificazione completa e razionale per la sua decisione, come nel caso del diniego della particolare tenuità del fatto, le possibilità di successo di un ricorso basato sulla stessa questione sono estremamente ridotte. La decisione sottolinea quindi l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi specifici e concreti della sentenza impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo presentato, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, come “manifestamente infondato”.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che il suo caso di resistenza a pubblico ufficiale dovesse beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, tesi già respinta dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37255 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.