Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è spesso al centro di complessi casi giudiziari, dove la linea tra una legittima difesa e un’opposizione illegale può essere sottile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 35550/2024) chiarisce un importante principio processuale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una terza valutazione dei fatti già esaminati nei due gradi di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Una Fuga Pericolosa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 337 del codice penale. L’imputato, durante un inseguimento, aveva posto in essere una fuga che i giudici di primo e secondo grado avevano qualificato come oggettivamente pericolosa. La condanna si basava sulla ricostruzione dei fatti operata attraverso le dichiarazioni dei testimoni e l’analisi delle circostanze specifiche di tempo e luogo in cui si erano svolte le manovre dell’imputato.
Il Ricorso alla Suprema Corte
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, contestando proprio la ricostruzione del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel valutare la pericolosità della sua condotta. In sostanza, il ricorso non mirava a evidenziare un errore di diritto, ma a proporre una diversa interpretazione delle prove e degli eventi, sostenendo che le sentenze precedenti non avessero correttamente valutato le emergenze probatorie.
La Decisione della Cassazione: Limiti al Ricorso per Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il ricorso dell’imputato, pur lamentando formalmente un vizio di motivazione, si risolveva in una semplice contestazione del giudizio di responsabilità. L’appellante non ha prospettato un “effettivo travisamento delle emergenze probatorie” – ovvero una palese e macroscopica distorsione del contenuto di una prova specifica – ma ha semplicemente contrapposto la propria ricostruzione a quella, coerente e puntuale, effettuata dai giudici di merito.
Le due sentenze precedenti, secondo la Cassazione, avevano valorizzato in modo logico le prove raccolte (dichiarazioni testimoniali, condizioni di spazio e tempo) per affermare l’oggettiva pericolosità della fuga. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di cassazione, che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la condanna per resistenza a pubblico ufficiale diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità chiaramente individuati e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una nuova e non consentita valutazione nel merito della vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione per resistenza a pubblico ufficiale viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, anziché denunciare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, si limita a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate dai giudici di merito, senza dimostrare un effettivo travisamento della prova.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ in questo contesto?
Per travisamento della prova si intende una palese e macroscopica distorsione del contenuto di una prova specifica (ad esempio, affermare che un testimone ha detto ‘bianco’ quando dal verbale risulta che ha detto ‘nero’). Non è una semplice diversa interpretazione della prova, ma un vero e proprio errore di percezione sul suo contenuto oggettivo.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di responsabilit contestata resistenza ex art 337 cp contrastando la ricostruzione del fatto operat sentenze di merito senza prospettare un effettivo travisamento delle emergenze probat di contro risultano puntualmente e coerentemente valorizzate nel sostenere la o pericolosità della fuga realizzata dall’imputato alla luce delle dichiarazioni rese da e in considerazione delle condizioni di spazio e tempo che caratterizzarono le manovre dall’imputato nel corso del relativo inseguimento;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.