Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale e sui limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha respinto le doglianze di un imputato, confermando la sua condanna e stabilendo principi chiari sia sulla natura della condotta violenta, sia sulla valutazione dei precedenti penali ai fini della concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). La condotta contestata consisteva nell’essersi opposto con violenza, attraverso spintonamenti, a un’attività di identificazione e controllo da parte delle forze dell’ordine. Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: l’errata valutazione della sua condotta, a suo dire non violenta, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero idonei a rimettere in discussione la decisione dei giudici di merito. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, vedendo così confermata in via definitiva la sua colpevolezza.
Le Motivazioni: la resistenza a pubblico ufficiale e i precedenti penali
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
La Ripetitività del Primo Motivo di Ricorso
Per quanto riguarda la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha osservato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di una censura già esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione completa e giuridicamente corretta, spiegando come gli ‘spintonamenti’ posti in essere dall’imputato integrassero pienamente la condotta violenta richiesta dall’art. 337 c.p. per opporsi a un atto d’ufficio. La Cassazione ha ribadito che non è suo compito riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica della motivazione, che in questo caso era immune da vizi.
L’Infondatezza del Secondo Motivo
Sul secondo punto, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello aveva legittimamente negato il beneficio sulla base dei precedenti penali specifici a carico del ricorrente. Secondo la Cassazione, questa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, poiché la presenza di precedenti penali è un elemento oggettivo che il giudice può, e in certi casi deve, considerare per negare una riduzione di pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza rafforza due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma deve individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma che anche una violenza di lieve entità, come lo spingere, è sufficiente a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale se finalizzata a impedire un’attività legittima delle forze dell’ordine. Infine, la decisione ribadisce che i precedenti penali costituiscono un ostacolo legittimo alla concessione delle attenuanti generiche, rientrando pienamente nella discrezionalità del giudice di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando ripropone motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti nei gradi di merito con argomenti giuridici corretti o quando i motivi addotti sono manifestamente infondati.
Quale tipo di condotta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
La decisione chiarisce che una condotta violenta, anche se consistente in ‘spintonamenti’, è sufficiente a configurare il reato se posta in essere con il fine di opporsi a un’attività d’ufficio legittima, come l’identificazione e il controllo da parte delle forze dell’ordine.
Perché possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha stabilito che la concessione delle attenuanti generiche può essere legittimamente negata quando a carico dell’imputato risultano precedenti penali specifici, in quanto questi sono considerati elementi ostativi alla concessione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 10/08/1984
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrentè per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. sono inammissibili;
Considerato, invero, che il primo motivo, con cui ci censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dai giudici di merito, che hanno dato conto di come il ricorrente abbia posto in essere una condotta violenta, consistita in spintonamenti, al fine di opporsi all’attività di identificazione e controllo (cfr. sent. impugnata pag. 5 par. 1 e sent. di primo grado pag. 4 par. 3);
che il secondo motivo, con cui si contesta l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio i precedenti penali specifici a carico del ricorrente;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.