Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27884 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La pronuncia riguarda un caso di resistenza a pubblico ufficiale, offrendo spunti importanti sui limiti e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi presentati alla Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Fuga dal Controllo di Polizia
La vicenda trae origine dalla condotta di un automobilista che, per sottrarsi a un controllo di polizia, aveva posto in essere una serie di manovre di guida pericolose. Tale comportamento non solo aveva costretto gli agenti a effettuare manovre di emergenza per evitare incidenti, ma aveva anche esposto a concreti rischi per l’incolumità fisica sia gli stessi operatori sia gli altri utenti della strada.
Per questi fatti, l’uomo era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 337 del codice penale. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la condotta criminosa e la sua pericolosità.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente le prove e le argomentazioni difensive, sia per quanto riguarda la sussistenza del reato sia per la determinazione della pena e il mancato riconoscimento di attenuanti relative alla recidiva.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente tali argomentazioni, qualificandole come generiche e meramente assertive. I giudici supremi hanno sottolineato che il ricorso non evidenziava reali vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione, ma si limitava a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La Motivazione della Decisione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte di merito aveva già esaminato le stesse deduzioni, ricostruendo i fatti e concludendo in modo logico e coerente per la sussistenza del reato. La condotta di guida dell’imputato, finalizzata a sfuggire al controllo e creatrice di una situazione di pericolo concreto, integrava pienamente gli elementi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, la motivazione della sentenza d’appello è stata considerata sufficiente, logica e adeguata.
Le Motivazioni su Pena e Recidiva
Anche per quanto riguarda la determinazione del trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure. Le argomentazioni dei giudici di merito sulla quantificazione della pena e sul diniego di esclusione della recidiva sono state giudicate sorrette da una motivazione non illogica e basate su un corretto esame degli elementi a disposizione. Il ricorrente, anche su questo punto, stava semplicemente chiedendo un diverso apprezzamento di profili di merito, estranei al giudizio della Suprema Corte.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non vertevano su errori nell’applicazione della legge o su vizi logici del ragionamento dei giudici d’appello. Al contrario, il ricorrente mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di riesaminare come si sono svolti i fatti. Poiché i motivi del ricorso erano generici e si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per accedere con successo al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, tecniche e pertinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge (errori di diritto o vizi di motivazione palesemente illogici). Un ricorso che si limita a criticare genericamente l’operato dei giudici di merito o a proporre una lettura alternativa dei fatti è destinato all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può riesaminare i fatti del caso. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti viene dichiarato inammissibile.
Quali caratteristiche deve avere un ricorso in Cassazione per non essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, il ricorso non deve essere generico o meramente assertivo. Deve indicare in modo specifico i vizi di legge o le palesi illogicità nella motivazione della sentenza, senza limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle prove o a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato d cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legit perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione. Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato sottolineando che la con guida dell’imputato, per sottrarsi al controllo di polizia, aveva costretto gl a pericolose manovre di emergenza esponendo se stessi e gli altri utenti de strada a rischi per l’incolumità fisica;
Considerato che anche sul punto della determinazione della pena e diniego di esclusione della recidiva le argomentazioni dei giudici di merito sono sorrett sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive sicché, con i motivi di ricorso, il COGNOME sollecita un d apprezzamento di profili di merito del trattamento punitivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 14/06/2024