Resistenza a Pubblico Ufficiale: Fuga Pericolosa, Ricorso Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di resistenza a pubblico ufficiale: la pericolosità della condotta non solo aggrava il reato, ma preclude anche l’accesso a benefici come le attenuanti generiche e la non punibilità per tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, per sottrarsi a un controllo, aveva messo a rischio l’incolumità di un agente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un episodio avvenuto durante un controllo su strada. Un automobilista, a cui era stato intimato l’alt da un agente, invece di fermarsi accelerava repentinamente, schivando il pubblico ufficiale all’ultimo istante per darsi alla fuga. Per questa condotta, veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza degli elementi del reato e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La Decisione della Suprema Corte e la resistenza a pubblico ufficiale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21783/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le lamentele dell’imputato non erano ammissibili in quella sede. La Corte ha infatti sottolineato che il ricorso si basava su ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia tentava di ottenere una nuova valutazione degli eventi, attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
I giudici hanno ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello fosse ‘completa e logicamente ineccepibile’. La Corte territoriale aveva correttamente individuato sia l’elemento materiale (la manovra pericolosa) sia quello psicologico (la volontà di opporsi all’atto d’ufficio) del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Inoltre, la Cassazione ha avallato la decisione di negare le attenuanti generiche e l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. proprio in virtù della ‘situazione di pericolo’ creata dalla condotta dell’imputato. L’aver accelerato repentinamente per fuggire, schivando l’agente, è stata considerata una circostanza ostativa a qualsiasi forma di clemenza. L’offesa al bene giuridico tutelato, in questo caso il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e la sicurezza degli operatori, non poteva essere considerata ‘tenue’.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida due importanti principi. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti: le censure devono riguardare errori di diritto. In secondo luogo, chiarisce che la valutazione della pericolosità della condotta è un elemento centrale nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Una fuga che mette a repentaglio la sicurezza di un agente è una condotta grave, che giustifica pienamente una condanna e impedisce al responsabile di beneficiare di sconti di pena o cause di non punibilità.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare i fatti del caso. Il ricorso, infatti, è stato dichiarato inammissibile proprio perché si basava su contestazioni fattuali.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di resistenza a pubblico ufficiale?
La Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato, che ha accelerato con una manovra repentina schivando l’agente, ha creato una situazione di pericolo. Tale pericolosità è stata considerata un ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità, la quale richiede un’offesa di minima entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto d fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato di cui all’art. 337 cod. pen. e sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la situazione di pericolo che la condotta aveva determinato, circostanza ritenuta ostativa anche all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (l’imputato accelerava con manovra repentina per sottrarsi ad un controllo su strada schivando appena l’agente che gli aveva intimato l’alt);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024 La Consiglier elatrice COGNOME
Il Presi ente