Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i criteri di ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché un appello basato su una mera rilettura dei fatti in un caso di resistenza a pubblico ufficiale non possa trovare accoglimento. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e la differenza tra contestare un errore di diritto e tentare di ottenere un nuovo esame del merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, durante un inseguimento, aveva posto in essere una serie di manovre di guida pericolose, mettendo a serio rischio non solo l’incolumità degli agenti che lo inseguivano, ma anche quella dei pedoni che si trovavano a transitare sulla strada in un orario di punta. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità e proponendo una lettura alternativa della vicenda.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla validità del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dalla difesa non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente reiterativo. Ciò significa che la difesa si è limitata a riproporre le stesse censure e argomentazioni già presentate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ripresentare all’infinito le stesse tesi, ma un giudizio di legittimità che deve vertere su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione.
In secondo luogo, il tentativo di proporre una ‘lettura alternativa’ dei fatti è stato considerato inammissibile. La ricostruzione della dinamica, così come descritta nella sentenza d’appello – con la puntuale descrizione delle manovre pericolose e del grave rischio creato per l’incolumità pubblica – costituiva una smentita diretta e sufficiente alle tesi difensive. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Non è lo strumento idoneo per chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove o per contestare genericamente la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito. Per chi affronta un procedimento penale, ciò significa che le strategie difensive devono essere costruite solidamente fin dal primo grado, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si riducono drasticamente nelle fasi successive del giudizio. Un ricorso inammissibile, inoltre, comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello con congrua motivazione.
Quale condotta ha integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Il reato è stato integrato dalle manovre pericolose poste in essere dall’imputato con il proprio veicolo, che hanno creato un grave rischio per l’incolumità degli agenti che lo inseguivano e dei pedoni che transitavano in strada in orario di punta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COMISO il 18/03/1993
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME cc n contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativo di proli! d esaminati e disattesi con congrua motivazione;
rilevato, infatti, che il motivo, diretto a proporre una lettura alternativa d trova specifica smentita nella ricostruzione del fatto contenuta in sentenza e ne descrizione delle manovre pericolose poste in essere dall’imputato con grave ri l’incolumità degli operanti che lo inseguivano e dei pedoni che transitavano in strz di punta (pag. 2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con , :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu . o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.