Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’ordinanza n. 21770/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna, che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Una Condotta di Guida Pericolosa
Al centro della vicenda vi è un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad altre imputazioni non specificate. La condanna si fondava, tra le altre cose, sulla valutazione della sua condotta di guida, ritenuta particolarmente pericolosa e, per questo, idonea a integrare gli estremi del reato di resistenza. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La ragione principale risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. Secondo i giudici, i motivi addotti non contestavano un’errata applicazione della legge, bensì si limitavano a proporre una diversa interpretazione dei fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio. Questo tipo di contestazione, definito tecnicamente come “mere doglianze in punto di fatto”, non è consentito in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
La questione procedurale della mancata presenza in aula
Il ricorrente aveva sollevato anche una questione procedurale, lamentando la mancata traduzione in udienza. Anche questo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha sottolineato che l’imputato non si trovava in stato di detenzione e che la notifica era stata regolarmente effettuata presso il domicilio eletto dal suo difensore di fiducia. Data la natura del rito, la sua presenza non era necessaria.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e seguono un consolidato orientamento giurisprudenziale. In primo luogo, il reato di resistenza a pubblico ufficiale era stato correttamente configurato dai giudici di merito, che avevano ritenuto la pericolosità della guida un elemento sufficiente a integrare la fattispecie. Questa valutazione rientra nell’apprezzamento dei fatti, che è precluso alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, il ricorso non presentava argomentazioni giuridiche valide che potessero mettere in discussione la correttezza della sentenza impugnata, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in questa sede. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, deve basarsi su vizi di legittimità, ovvero errori nell’interpretazione o applicazione della legge. Le semplici contestazioni sulla ricostruzione dei fatti non sono sufficienti. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla valutazione delle prove e dei fatti, che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Una guida pericolosa può essere considerata resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, le modalità della condotta, in particolare la pericolosità della guida, sono state ritenute idonee a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare il reato di resistenza per la pericolosità che ne aveva contrassegnato la condotta di guida.
Manifestamente infondato, in presenza di trattazione con rito carolare, la mancata traduzione dell’imputato all’udienza di discussione, anche tenuto conto che non risultava lo stato di detenzione del predetto e in presenza di notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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Il Presidente