Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21228/2024, ha affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio, ma deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la sentenza di primo grado, la decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare l’esito del processo.
Nel suo ricorso, la difesa ha contestato l’affermazione di responsabilità, sostenendo, tra le altre cose, che la condotta dell’imputato fosse scriminata, in quanto costituiva una reazione legittima a presunti atti arbitrari posti in essere dagli agenti di polizia giudiziaria.
L’Analisi della Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione è inammissibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni difensive, definite “doglianze”, erano del tutto generiche. Invece di contestare in modo puntuale e specifico le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già vagliate e respinte nel secondo grado di giudizio.
La Corte territoriale, infatti, aveva già adeguatamente analizzato il caso, con un “puntuale e logico apparato argomentativo”, confermando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso modo, aveva ritenuto infondata la tesi difensiva della reazione a un atto arbitrario, non ravvisando alcuna illegittimità nell’operato degli agenti.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della decisione è il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere un terzo grado di merito. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, che il ricorrente si confronti direttamente con la motivazione della sentenza precedente, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici. Quando i motivi di ricorso si limitano a ripetere argomentazioni di fatto già esaminate, senza attaccare la coerenza logico-giuridica del ragionamento del giudice d’appello, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede specificità e concretezza nei motivi di ricorso. L’imputato non ha dimostrato dove e perché la Corte d’Appello avrebbe errato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. La sua difesa si è risolta in una mera riproposizione di una tesi, quella della legittima reazione, che era già stata giudicata insussistente. Di fronte a questa carenza argomentativa, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. Non basta essere in disaccordo con la condanna; è indispensabile articolare un’argomentazione giuridica solida e mirata, che metta in luce le specifiche falle della decisione impugnata. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione conferma la natura della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere censure già respinte dalla Corte d’Appello e non contestavano in modo specifico il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
La reazione a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale può giustificare la resistenza?
In linea di principio, la legge prevede che la reazione a un atto arbitrario possa escludere la punibilità. Tuttavia, come emerge da questa ordinanza, la difesa deve provare l’effettiva arbitrarietà dell’atto, cosa che i giudici di merito hanno escluso nel caso specifico, ritenendo infondata tale tesi difensiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 378/24 Steri
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il re contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l’insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sar scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli agenti di giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024