Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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)
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto non vi è stata alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito unicamente rilevato l’erronea indicazione della norma di legge violata, salvo restando che la contestazione in punto di fatto è rimasta immutata;
ritenuto che, in relazione al secondo motivo, sono manifestamente infondate le doglianze in ordine al riconoscimento dell’imputato, pacificamente effettuate dai testi e confermata da elementi oggettivi ;pg.4 sentenza); altrettanto infondata è la contestazione relativa alla sussistenza della condotta di resistenza, stante la fuga dell’imputato che, prima ha speronato l’autovettura dei Carabinieri e dopo ha posto in essere manovre pericolose,;
ritenuto che il terzo motivo è generico oltre che infondato, atteso che l’aggravante contestata con riguardo al danneggiamento fa riferimento alla destinazione dell’autovettura dei Carabinieri ad un pubblico servizio e non alla esposizione alla pubblica fede;
ritenuto che l’ultimo motivo, concernente il diniego delle generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato l’insussistenza di elementi idonei ad attenuare la gravità del fatto (pg.5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente