Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Destinato all’Inammissibilità
L’Ordinanza n. 19226/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati nel contesto del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il caso analizzato riguarda un giovane che, dopo aver speronato l’auto dei Carabinieri per sottrarsi a un controllo, ha visto il suo ricorso respinto e la sua posizione aggravata da ulteriori sanzioni pecuniarie. Analizziamo la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Fuga e Speronamento
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condotta di un giovane automobilista che, per evitare un controllo, si dava alla fuga. Durante l’inseguimento, non solo poneva in essere manovre pericolose per la circolazione, ma arrivava a speronare l’autovettura di servizio dei Carabinieri. Per questi fatti, veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravato dal danneggiamento di un bene destinato a pubblico servizio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a quattro distinti motivi:
1. Errata correlazione tra accusa e sentenza: Si lamentava una violazione dell’art. 521 del codice di procedura penale, sostenendo che i giudici di merito avessero modificato l’accusa originaria.
2. Insussistenza della condotta: Si contestava sia il riconoscimento dell’imputato sia la configurabilità stessa della resistenza, negando la volontarietà dello speronamento e la pericolosità delle manovre successive.
3. Errata applicazione dell’aggravante: Il terzo motivo criticava il riconoscimento dell’aggravante legata al danneggiamento, sostenendo che si basasse erroneamente sull’esposizione del veicolo alla pubblica fede anziché sulla sua destinazione a pubblico servizio.
4. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Infine, si lamentava il diniego delle attenuanti, ritenuto ingiustificato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato e respinto ogni singola doglianza, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. La Corte ha chiarito che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, poiché i giudici si erano limitati a correggere l’indicazione della norma di legge violata, lasciando del tutto immutata la contestazione dei fatti materiali. Sul punto della resistenza a pubblico ufficiale, i giudici hanno ribadito che la condotta era stata ampiamente provata: la fuga, lo speronamento iniziale e le successive manovre pericolose costituivano un comportamento attivo volto a opporsi all’atto dei pubblici ufficiali, integrando pienamente il reato. Anche il motivo sull’aggravante è stato ritenuto infondato, in quanto la contestazione faceva corretto riferimento alla destinazione dell’auto dei Carabinieri a un ‘pubblico servizio’. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato legittimo, data l’assenza di elementi concreti che potessero giustificare una mitigazione della gravità del fatto.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione è perentoria. Dichiarando il ricorso inammissibile, non solo rende definitiva la condanna, ma impone al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità. Quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o volti a una rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito, l’esito non può che essere l’inammissibilità, con un conseguente aggravio di costi per chi lo ha proposto.
La semplice fuga in auto costituisce resistenza a pubblico ufficiale?
No, la semplice fuga non basta. Tuttavia, come chiarito in questo caso, se la fuga è caratterizzata da manovre attive e pericolose, come lo speronamento di un veicolo delle forze dell’ordine, essa integra pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono così palesemente prive di fondamento giuridico che il giudice può respingerle senza un’analisi approfondita, come avvenuto in questo caso per tutti e quattro i motivi proposti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Oltre a rendere definitiva la condanna impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
)
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto non vi è stata alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito unicamente rilevato l’erronea indicazione della norma di legge violata, salvo restando che la contestazione in punto di fatto è rimasta immutata;
ritenuto che, in relazione al secondo motivo, sono manifestamente infondate le doglianze in ordine al riconoscimento dell’imputato, pacificamente effettuate dai testi e confermata da elementi oggettivi ;pg.4 sentenza); altrettanto infondata è la contestazione relativa alla sussistenza della condotta di resistenza, stante la fuga dell’imputato che, prima ha speronato l’autovettura dei Carabinieri e dopo ha posto in essere manovre pericolose,;
ritenuto che il terzo motivo è generico oltre che infondato, atteso che l’aggravante contestata con riguardo al danneggiamento fa riferimento alla destinazione dell’autovettura dei Carabinieri ad un pubblico servizio e non alla esposizione alla pubblica fede;
ritenuto che l’ultimo motivo, concernente il diniego delle generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato l’insussistenza di elementi idonei ad attenuare la gravità del fatto (pg.5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente