Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei criteri di ammissibilità del ricorso in Cassazione, in particolare nel contesto del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con la sua decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso basato su motivi generici e manifestamente infondati, che non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo i dettagli del caso per comprendere le ragioni della Corte.
I Fatti alla Base della Condanna
Il caso trae origine da un controllo di polizia durante il quale un individuo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Alla richiesta degli agenti, l’uomo ha reagito opponendo una forte resistenza. La sua condotta non si è limitata a una semplice opposizione verbale, ma si è concretizzata in azioni violente e pericolose:
1. Tentativo di fuga: L’imputato ha cercato di sottrarsi al controllo scappando.
2. Violenza fisica: Una volta bloccato, ha reagito con violenza, sgomitando e sferrando calci contro gli agenti.
3. Colluttazione: Ne è scaturita una vera e propria colluttazione, un violento scontro fisico con le forze dell’ordine.
Sulla base di questi elementi, i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, applicando una sanzione ritenuta adeguata alla gravità dei fatti.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte di Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando sia l’affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio ricevuto. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, i motivi del ricorso erano viziati da ‘genericità e manifesta infondatezza’. In altre parole, la difesa non ha sollevato critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitata a una contestazione generale, insufficiente a mettere in discussione la solidità della decisione precedente.
La Decisione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi infondati.
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato tutti gli elementi a disposizione, giungendo a una conclusione logicamente e giuridicamente ineccepibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni chiare e consolidate. Innanzitutto, il ricorso è stato considerato inammissibile perché non affrontava in modo specifico le ragioni della condanna. I giudici di merito avevano ampiamente motivato la loro decisione, evidenziando come la condotta dell’imputato integrasse pienamente gli estremi del reato di resistenza. Il tentativo di fuga e la successiva aggressione fisica (gomitate e calci) non lasciavano dubbi sulla volontà di opporsi con violenza all’atto legittimo degli agenti.
Anche la critica relativa alla sanzione è stata respinta come infondata. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa, in quanto aveva tenuto conto di fattori cruciali per la determinazione della pena: l’offensività della condotta, la pervicacia dimostrata dall’imputato e l’intensità del dolo, ovvero la piena intenzione di commettere il reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza alcuni principi chiave del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il ricorso è destinato all’inammissibilità. In secondo luogo, viene confermato che una reazione violenta e fisica, come un tentativo di fuga seguito da una colluttazione, costituisce una chiara manifestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Infine, la decisione sottolinea che la determinazione della pena deve essere ancorata a criteri concreti come l’offensività e l’intenzionalità della condotta, e se la motivazione del giudice è completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e manifestamente infondati, ovvero quando non contestano in modo specifico le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata ma si limitano a una critica generale.
Quali elementi hanno caratterizzato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in questo caso?
Il reato è stato caratterizzato da una condotta oppositiva violenta e attiva, che includeva il tentativo di fuga e, una volta bloccato, una colluttazione con gli agenti tramite gomitate e calci.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. È una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, che impegnano inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, co contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabili trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il motivo è destituito di ogni fondamento, avendo i giudici v disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione della condotta oppositiva posta in essere dall’imputato, trovato in possesso di sostanza s (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza, per ave tentato la fuga e, una volta bloccato, sgomitato e scalciato contro gli agenti ingaggiava una colluttazione);
che anche in punto di trattamento sanzionatorio la censura è del tutto infondat della completa motivazione resa, che valorizza l’offensività della condotta, la dimostrata e l’intensità del dolo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Pre dente