Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come un’impugnazione basata su una mera riproposizione della propria versione dei fatti, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza precedente, sia destinata a essere dichiarata inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, fondando la sua difesa sull’insussistenza della cosiddetta “condotta oppositiva”, elemento fondamentale per configurare il reato di resistenza.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che il suo comportamento non avesse integrato gli estremi della violenza o della minaccia richiesti dalla norma per impedire a un pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio. La sua difesa mirava a una riconsiderazione dei fatti materiali che avevano portato alla condanna nei gradi di merito.
La Decisione della Corte e la Motivazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato una carenza fondamentale nell’impostazione del gravame: esso non si confrontava adeguatamente con la solida e articolata motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello aveva infatti ricostruito minuziosamente la vicenda, sia in fatto che in diritto, giungendo alla conclusione che gli elementi a carico dell’imputato provassero la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza di secondo grado aveva già esaminato e ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dalla difesa.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti e decidere quale ricostruzione sia più plausibile, bensì quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria versione a quella accertata dai giudici di merito, senza però individuare vizi logici, contraddizioni o errori di diritto nel ragionamento della Corte d’Appello. Un ricorso così formulato, che chiede di fatto una nuova valutazione delle prove, è per sua natura inammissibile. La Corte ha quindi stabilito che, essendo i motivi del ricorso “manifestamente infondati” nel loro complesso, l’impugnazione doveva essere rigettata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile che il ricorso articoli critiche specifiche e pertinenti, capaci di minare la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata. Qualsiasi ricorso che si limiti a una generica contestazione dei fatti o a una riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato si è limitato a contestare la ricostruzione dei fatti senza confrontarsi specificamente con la dettagliata motivazione della sentenza d’appello che aveva già stabilito la sua colpevolezza.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che le argomentazioni presentate sono così palesemente prive di fondamento giuridico che la Corte le respinge senza procedere a un esame approfondito del merito della questione. È una delle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza d condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché complesso manifestamente infondato;
Considerato che il ricorrente pone a fondamento del ricorso l’insussistenza della condotta oppositiva (cfr. p. 5 del ricorso);
che tale ricostruzione non si confronta con l’articolata motivazion contenuta nel provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto, sia in fatto che in diritto, degli elementi a carico del ricorrente, dai quali em al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità ex art. 337 cod. pen. (cfr., in particolare, pp. 5-6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024i