Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come i principi procedurali possano determinare l’esito di un ricorso in Cassazione, in particolare nel contesto del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile l’impugnazione presentata da un cittadino e condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, l’imputato aveva tenuto una condotta finalizzata a impedire un normale controllo di polizia, opponendosi con la forza agli agenti che stavano compiendo un atto del loro ufficio. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’insussistenza del delitto contestato.
L’analisi del ricorso per resistenza a pubblico ufficiale in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte non risiede in una nuova valutazione dei fatti, ma in un’analisi prettamente procedurale del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che le censure mosse dalla difesa non erano altro che una riproposizione di argomenti già presentati e adeguatamente confutati nel giudizio di secondo grado. La Corte d’Appello aveva infatti già chiarito in modo esauriente le ragioni per cui la condotta dell’imputato integrava pienamente gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, evidenziando l’uso della forza per ostacolare l’attività di controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto che potessero mettere in discussione la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione della sentenza precedente. Poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica per spiegare perché la condotta dell’imputato fosse finalizzata a impedire il controllo di polizia, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti per essere esaminato nel merito.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate nei gradi di merito. Per avere una possibilità di successo, l’impugnazione deve sollevare vizi specifici della sentenza, come errori nell’applicazione della legge o palesi illogicità nella motivazione. La decisione sottolinea inoltre che la condotta di chi si oppone con la forza a un legittimo controllo di polizia integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, confermando un orientamento consolidato. Per i cittadini, ciò serve da monito sull’importanza di mantenere un comportamento collaborativo durante i controlli delle forze dell’ordine, mentre per i legali evidenzia la necessità di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato considerato una mera riproposizione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi e validi motivi di diritto.
Quale condotta specifica ha costituito il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
La condotta del ricorrente è stata ritenuta finalizzata a impedire un normale controllo di polizia, al quale si è opposto utilizzando la forza fisica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33132 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il 25/12/1983
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME Antonio COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si assume insussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello specie là dove ha messo in evidenza come la condotta del ricorrente fosse finalizzata ad.impedire il normale controllo di polizia in atto cui si opponeva con la forza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.