Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di resistenza a pubblico ufficiale, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, dichiarando inammissibile l’impugnazione a causa della sua genericità e della mancanza di un reale confronto con le motivazioni della sentenza precedente. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: per contestare una condanna, non basta una critica vaga, ma è necessario un attacco puntuale alle fondamenta logico-giuridiche della decisione.
I Fatti del Caso: La Condotta Violenta al Volante
Il caso trae origine da un episodio di inseguimento stradale. L’imputato, alla guida del proprio veicolo, era inseguito da una pattuglia delle forze dell’ordine. Durante la fuga, l’uomo aveva posto in essere una condotta di guida estremamente pericolosa. In particolare, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, egli aveva effettuato delle brusche e improvvise frenate con l’intento di farsi tamponare dal veicolo degli agenti, mettendo così a serio rischio la loro incolumità. Questa azione è stata qualificata come violenza usata per opporsi a un atto d’ufficio, integrando così il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 del codice penale.
L’Analisi della Corte sul Ricorso per resistenza a pubblico ufficiale
Il ricorrente aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto le sue argomentazioni, qualificandole come generiche e basate su una mera rilettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non conteneva una critica specifica e pertinente alle ragioni esposte nella decisione impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato in modo logico e completo perché la condotta dell’imputato costituisse violenza e, di conseguenza, integrasse il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri principali. In primo luogo, il ricorso era declinato “in fatto”, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge. In secondo luogo, il ricorso mancava di “specificità”. Come richiamato dalla giurisprudenza costante (in questo caso, la sentenza n. 34270/2007), un ricorso è inammissibile se non stabilisce una chiara correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’impugnazione. L’appellante non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve confutarle punto per punto. Non avendolo fatto, il ricorso è risultato viziato da aspecificità e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un elevato grado di tecnicismo e specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una condanna. È indispensabile che il ricorrente individui i precisi errori di diritto o i vizi logici nella motivazione della sentenza e li contesti in modo argomentato. In caso contrario, come avvenuto nella vicenda in esame, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, basato su una rivalutazione dei fatti (non consentita in Cassazione) e privo di una specifica contestazione delle argomentazioni logiche contenute nella sentenza impugnata.
In cosa consisteva la condotta di resistenza a pubblico ufficiale nel caso di specie?
La condotta violenta consisteva in manovre di guida pericolose durante un inseguimento. Nello specifico, l’imputato effettuava brusche frenate per tentare di farsi tamponare dai pubblici ufficiali, mettendo a rischio la loro incolumità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47510 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 29/07/1972
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME GiuseppeCOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine delitto di cui all’art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e generico ~551 in concreto, privo di effettiva censura e di confronto con la decisione impugnata iche ha adeguatamente evidenziato come la condotta violenta fosse consistita nelle modalità di guida allorché il ricorrente, per me di brusche frenate, tentava di farsi tamponare dai pubblici ufficiali che erano all’inseguime del mezzo la cui incolumità veniva posta in pericolo; che detta valutazione, in quanto logica completa oltre che fondata sul complessivo apprezzamento degli elementi probatori, è insindacabile in sede di legittimità; che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità de se manca, come nel caso di specie, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificItà (tr tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.