Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 47430 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia di resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale. La condanna si basava sulla valutazione del suo comportamento oppositivo nei confronti dell’attività d’ufficio svolta da alcuni agenti. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando sia la configurabilità del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (il dolo), sia l’adeguatezza della pena inflitta.
La Decisione della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra sulla correttezza formale e logico-giuridica del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano idonee a essere esaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Scelta
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un punto cruciale: il ricorso era una mera replica di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Le motivazioni della sentenza impugnata sono state ritenute giuridicamente corrette, puntuali e coerenti.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che:
1. Nessun Vizio Logico: Le argomentazioni dei giudici di merito sulla sussistenza del reato, inclusa l’idoneità oppositiva della condotta e la presenza del dolo, erano immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’.
2. Correttezza Giuridica: Le decisioni precedenti erano fondate su argomenti giuridicamente corretti e pertinenti rispetto alle prove acquisite.
3. Non è un Terzo Grado di Giudizio: Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un compito che non spetta alla Suprema Corte. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove.
Poiché il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze difensive, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha conseguenze significative. La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su specifici errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già respinte, sperando in una diversa valutazione dei fatti. Un ricorso formulato in questi termini è destinato all’inammissibilità, con un conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure e argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza evidenziare vizi di legittimità o manifeste incongruenze logiche nella sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha solo verificato che la motivazione della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente nel respingere le argomentazioni difensive, confermando che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
.7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contrastare la configurabilità de resistenza ex ad 337cp ascritta al ricorrente nei suoi tratti costituivi anche soggettivi nonch motivazione resa a sostegno del trattamento sanzionatorio irrogato, replica profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese in ordee alla idoneità oppositiva dei contegni tenuti dal ricorrente rispetto all’attività d dei soggetti qualificati nonché al dolo e alla misura della pena irrogata, considerato anche modesto distacco dal minimo edittale);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.