Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale, è una fattispecie che sanziona chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le ragioni che possono portarne alla dichiarazione di inammissibilità, specialmente quando le censure sono generiche e non si confrontano con le decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello confermava la sua responsabilità penale, ritenendo provato che l’imputato avesse tenuto un comportamento aggressivo e si fosse opposto all’attività degli agenti, tentando di ostacolare un accompagnamento fuori dalla propria abitazione.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. L’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo la mancanza di una reale volontà di opporsi agli agenti.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi proposti, che non sono stati in grado di scalfire la logicità e coerenza della sentenza impugnata.
Le motivazioni: il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale e i suoi limiti
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziandone le criticità che hanno condotto all’inammissibilità.
Censure Generiche e Manifesta Infondatezza
Con riferimento al primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, i giudici hanno sottolineato come le doglianze fossero meramente “riproduttive” di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con l’apparato argomentativo della sentenza di secondo grado, la quale aveva chiaramente evidenziato come l’atteggiamento aggressivo e il tentativo di ostacolare fisicamente l’operato degli agenti integrassero pienamente i presupposti del reato contestato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti, ma deve individuare vizi specifici (come illogicità della motivazione o violazione di legge) nella decisione impugnata.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche sulla base di una valutazione concreta: l’assenza di elementi positivi da valorizzare e, al contrario, la presenza di “plurimi precedenti penali” a carico dell’imputato. Il ricorrente non ha contestato nel merito questa valutazione, limitandosi a lamentare il mancato riconoscimento del beneficio. La Cassazione ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, puntuale e deve criticare la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte, senza argomentare sulle ragioni per cui la motivazione della Corte d’Appello sarebbe errata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione delle attenuanti generiche è strettamente legata al percorso di vita del reo, e la presenza di precedenti penali costituisce un valido motivo per negarle.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, ovvero palesemente privi di pregio, oppure quando sono generici e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa valuta il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta l’assenza di elementi positivi da considerare a favore dell’imputato e la presenza di elementi negativi, come i precedenti penali, che possono giustificare il diniego della concessione di una riduzione di pena.
Quali comportamenti integrano il reato di resistenza a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il reato è integrato da un atteggiamento aggressivo e dal tentativo concreto di ostacolare l’attività degli agenti, opponendosi fisicamente a un atto d’ufficio come l’accompagnamento fuori da un’abitazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16258 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PATTI il 19/07/1979
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
n. 149/25 BLANCO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all’elemento soggettivo sono, oltre che riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello, manifestamente infondate, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato contestato, con riferimento, in particolare, all’atteggiamento aggressivo del ricorrente e al suo tentativo di ostacolare l’attività degli agenti, opponendosi all’accompagnamento fuori dall’appartamento (v. pag. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che anch’esso riproduttivo di censure già esaminate dalla Corte di appello, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, che non ha rinvenuto elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti, anche alla luce dei plurimi precedenti penali dell’imputato (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/04/2025