Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Difesa è Infondata e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha affrontato un interessante caso di resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo i limiti della causa di giustificazione legata alla reazione ad atti arbitrari e le condizioni che rendono un ricorso inammissibile. La pronuncia offre spunti fondamentali sulla valutazione delle condotte dei pubblici ufficiali e sulla corretta formulazione dei motivi di appello in sede di legittimità.
Il Caso in Esame
I fatti riguardano un imputato condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale. L’episodio era scaturito durante un intervento di personale sanitario che, a seguito di uno sciopero della fame intrapreso dall’imputato, intendeva accertarsi delle sue condizioni di salute. L’uomo si era opposto a tale controllo, dando origine all’accusa.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. L’esistenza di una causa di giustificazione, anche solo putativa (cioè presunta erroneamente), prevista dall’art. 393 bis c.p., sostenendo di aver reagito a quello che percepiva come un atto arbitrario volto a imporgli un trattamento sanitario contro la sua volontà.
2. La contestazione dell’aggravante della recidiva, ritenuta ingiustificata.
La Valutazione della Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati non fossero altro che una sterile ripetizione di censure già esaminate e motivatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo vizio procedurale, da solo, è sufficiente a determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel merito, la Corte ha smontato la tesi difensiva punto per punto.
In primo luogo, è stato chiarito che non vi fu alcuna coartazione della volontà dell’imputato. Dalla ricostruzione dei fatti, emergeva chiaramente che l’intento dei sanitari non era quello di sottoporre l’uomo a un trattamento forzato, ma unicamente di sincerarsi del suo stato di salute, un dovere legato alla situazione critica dello sciopero della fame. L’intervento del personale sanitario, quindi, non poteva in alcun modo essere qualificato come arbitrario. Di conseguenza, veniva a mancare il presupposto fondamentale per l’applicazione della causa di giustificazione, sia essa reale o solo putativa.
In secondo luogo, riguardo alla recidiva, la Corte ha ritenuto il giudizio della Corte d’Appello completo e correttamente motivato. La decisione di aggravare la sanzione era stata presa dopo un’attenta analisi dei precedenti penali dell’imputato, considerati indicativi di una “persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere”.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura sostanziale, è che la causa di giustificazione per reazione ad un atto arbitrario non può essere invocata quando l’azione del pubblico ufficiale è legittima, doverosa e non prevaricatrice, come nel caso di un controllo medico volto a tutelare la salute di una persona in condizioni di fragilità. Il secondo, di natura processuale, è che il ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime questioni già decise, ma deve individuare vizi specifici di legittimità (come violazioni di legge o vizi di motivazione) nella sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio con una motivazione congrua e corretta, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Opporsi a un controllo medico durante uno sciopero della fame è sempre resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, se l’opposizione avviene con violenza o minaccia e se l’intento del personale sanitario è unicamente quello di verificare le condizioni di salute della persona, senza imporre un trattamento sanitario forzato. In tal caso, l’atto del pubblico ufficiale non è arbitrario e la reazione non è giustificata.
Come viene giustificato l’aumento di pena per la recidiva?
La Corte ritiene giustificato l’aumento di pena per la recidiva quando la decisione è basata su un’analisi concreta dei precedenti penali dell’imputato, dai quali emerga una sua persistente pericolosità e una ostinazione nel commettere reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAVELLO il 15/02/1975
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i q contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cod. pen., anche in putativa, e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di prof censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione;
considerato che il primo motivo è destituito di fondamento a fronte della ricostruzione fatti contenuta nella relazione di servizio riportata in sentenza, alla quale la difesa contr una lettura alternativa dei fatti, smentita con lineari e logiche argomentazioni, che non lasc spazio ad equivoci o alla prospettata coartazione della volontà dell’imputato per sottoporlo un trattamento sanitario contro la sua volontà, atteso che i sanitari intendevano solo sincerarsi delle sue condizioni di salute, stante lo sciopero della fame attuato (v. pag. 4 -5);
ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, compiutamente espresso alla luce dell’anal dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicac delinquere, giustificative di aggravio sanzionatorio (pag. 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle arnmende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere COGNOME tensore i sid COGNOME
te