Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16662 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Belgio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava pronuncia di primo grado del 20 gennaio 2022 con la quale il Tribunale Agrigento aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’ 337 cod. pen., per avere, il 10 aprile 2020, usato violenza e minaccia nei confronti dei componenti di una RAGIONE_SOCIALEa dei RAGIONE_SOCIALE per opporsi ad un del loro ufficio.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottosc dal suo difensore, il quale, con due punti, ha dedotto la violazione di leg relazione all’art,. 337 cod. pen., per avere la Corte territoriale errone ritenuto sussistente il reato contestato benché fosse risultato che l’imputa aveva avuto contezza dell’alt intimato dai RAGIONE_SOCIALE, sicché allontanandosi si era voluto dare alla fuga; nonché la violazione di legge, in relazione 131-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso la richi applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatt base dì una disposizione, prevista dal secondo comma del predetto art. 131cod. pen., non più in vigore perché modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consi con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiar che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più pu determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiar preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fin consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eserc il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Va Rv. 245907).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla territoriale, riproponendo la questione negli stessi termini in cui era sta con l’atto di appello, senza specificare gli aspetti di criticità di giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente c motivazione della sentenza gravata. Pronuncia nella quale erano st analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad escludere che l’impu
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non si fosse avveduto dell’alt intimatogli dai componenti della RAGIONE_SOCIALE; ed era stato sottolineato come integri pacificamente il reato all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sottrarsi all’alt intimato dalle forz polizia, proceda con l’auto ad una serie di manovre finalizzate ad imped l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzio pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la pro incolumità (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, R NUMERO_DOCUMENTO).
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Nel rigettare la richiesta difensiva di applicazione della causa di non puni per particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha erroneament riferimento alla operatività della disposizione a suo tempo dettata dall’art bis, secondo comma, cod. pen., che ostava alla possibilità di riconoscere t causa di non punibilità nei procedimenti aventi ad oggetto, tra gli altri, i di cui all’art. 337 cod. pen.: norma, tuttavia, che è stata abrogata dal comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, con una scelta che, riguardando disposizione di natura sostanziale, produce i suoi effetti anche nei procedi aventi ad oggetto reati commessi prima della entrata in vigore di quella modif (in questo senso, tra le altre, Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, Di Mento, 284606). E, però, tale errore finisce per essere irrilevante, considerato Corte distrettuale ha spiegato che la richiesta doveva essere comunque disatt perché formulata in termini manifestamente aspecifici, aspetto della motivazio con il quale il ricorrente non si è confrontato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del pres procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che seg
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr nte al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in lavore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21/03/2024