Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, affrontando un caso di resistenza a pubblico ufficiale e sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali su come evitare l’inammissibilità di un’impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 del codice penale. A seguito della decisione della Corte d’Appello di Venezia, che confermava la responsabilità penale dell’imputato, quest’ultimo decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti miravano a contestare la configurabilità degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (cioè, se la resistenza ci fosse stata o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha rilevato una “genericità” di fondo nei motivi presentati. In pratica, il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni e censure che erano già state esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte nei gradi precedenti. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi di motivazione. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a ripresentare questioni già “adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello”. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario che richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Chi intende impugnare una decisione deve quindi formulare critiche mirate, capaci di dialogare criticamente con le ragioni esposte dal giudice d’appello. Limitarsi a “copiare e incollare” le precedenti difese è una strategia destinata all’insuccesso, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei suoi motivi. Essi si limitavano a riproporre censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte di Appello.
Qual è la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era oggetto della condanna impugnata in Cassazione?
La condanna impugnata riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVISO il 09/04/1994
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi – relativi alla configurabilità dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale – riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 5,6).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025.