Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11425 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11425 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due diversi motivi, NOME COGNOME ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 337 cod. pen. per insussistenza degli elementi costitutivi del reato che il correlato vizio di motivazione (in sintesi, si premette che la condotta addebitata sarebbe consistita nell’aver cercato di sottrarsi alla perquisizione personale a cui l’imputato doveva essere sottoposto prima di essere identificato dal personale della Polizia di Stato; si sarebbe trattato di una mera conseguenza estemporanea in ragione del turbamento che un atto da compiersi dalle forze dell’ordine può cagionare in un soggetto particolarmente fragile; richiamata la giurisprudenza di questa Corte, si sostiene che nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna violenza diretta nella condotta dell’imputato ma una semplice non cooperazione e una non agevolazione agli atti di perquisizione); 2) Il vizio di violazione di legge e il correlato vizio di motivazione quanto all’erronea applicazione dell’articolo 133 cod. pen. per effetto del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla recidiva (in sintesi, si sostiene che le argomentazioni di cui alla impugnata sentenza, che non avrebbe adottato il regime di prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuanti rispetto alla recidiva, rimandando sommariamente ed erroneamente all’insufficienza di elementi di segno positivo in capo all’imputato, sarebbero del tutto inadeguate, avendo alterato la motivazione il criterio di proporzionalità tra la pena inflitta e l’offensiva della condotta scritt la difesa, in sede di appello, aveva compiutamente dettagliatamente ricostruito le circostanze caratterizzanti la situazione in esame, donde palesemente errata sarebbe la sentenza impugnata);
ritenuto che entrambi i motivi ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata e, comunque, risultano manifestamente infondati in quanto inerenti ad un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; inoltre, il secondo motivo sarebbe inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione che da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
quanto al motivo sub 1), la Corte d’appello evidenzia come lo stesso era da ritenersi manifestamente infondato in quanto, pur avendo premesso in maniera corretta che il mero divincolarsi istintivo e non strumentale ad impedire illegittimo operato dei pubblici ufficiali e a guadagnare la fuga non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 337 cod. pen. in quanto mera “resistenza passiva”, avrebbe tuttavia omesso di considerare che, nel caso di specie, questi non si sarebbe affatto limitato a divincolarsi, ma avrebbe assestato una vigorosa spinta all’agente operante il quale veniva proiettato contro il mezzo di servizio, cercando di allontanarsi e di guadagnare la fuga e continuando ad assestare spinte e pugni contro gli operanti che a gran fatica riuscivano a gettarlo a terra, dovendo poi procedere a utilizzare lo spray in dotazione e ad ammanettarlo; da qui la logica e ineccepibile affermazione secondo la quale era evidente l’esercizio di violenza idoneo ad integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
quanto al motivo sub 2), poi, è la stessa Corte d’appello ad evidenziare come l’identico motivo di impugnazione era da qualificarsi come ai limiti della inammissibilità, essendosi limitata alla difesa a lamentare la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in punto di giudizio di equivalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze e di determinazione della pena, senza poi addurre alcuna motivazione sull’invocata mitigazione della pena, se non un generico riferimento a una scarsa rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotte; diversamente, osserva la Corte d’appello, il primo giudice aveva dato conto sia RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui sono state benevolmente concesse le circostanze attenuanti generiche, sia del fondamento di una pena superiore al minimo edittale; trattasi di motivazione immune da denunciati vizi che, peraltro, si conforma alla costante giurisprudenza secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026