Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41439 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre pe cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Avezzano ha affermato la penale responsabilit dell’imputato in ordine ai delitti di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale
Considerato che il primo motivo, che denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazione in merito alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella tentato, è manifestamente infondato perché reiterativo di censure già adeguatamente disattese/dalla corte territoriale che, con argomentazioni logiche e sufficienti, ‘`ha valori circostanza che l’imputato fu sorpreso nell’atto di asportare i termosifoni, già sradicat parete e, dunque, nella piena disponibilità dello stesso.
Considerato che il secondo motivo, proposto per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta il travisamento della prova in merito alla sussistenza delitto di cui all’art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto:
sul versante probatorio, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è no aderente a quanto dichiarato dai pubblici ufficiali coinvolti, ma anche non smentita da a risultanze istruttorie;
sul versante della configurabilità del reato, i giudici di merito hanno fatto co applicazione del principio di diritto secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio ar ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compiment dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottra presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, Sentenza n. 29614 del 31/03/2022 Rv. 283376).
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, proposto per vizio di motivazione i relazione al mancato riconoscimento della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., atteso che i giudici di appello, con motivazione logica e sufficiente, hanno nega concessione dei” benefici di legge” e, dunque, anche della non menzione della condanna, in ragione dell’assenza di elementi di positiva valutazione in merito a “una prognosi favorev del prevenuto”.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore
Il
(residente