Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti della difesa legittima
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie posta a tutela del regolare svolgimento delle funzioni pubbliche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’opposizione fisica attiva, come lo spintonamento reiterato, integra pienamente il delitto previsto dall’art. 337 del codice penale, distinguendosi nettamente dalla semplice resistenza passiva o dalla fuga.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda trae origine da un tentativo di furto ai danni di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Un soggetto, sorpreso nell’atto di compiere l’illecito, ha reagito all’intervento del pubblico ufficiale non con una semplice fuga, ma con atti di violenza fisica. Nello specifico, l’individuo ha spintonato ripetutamente l’agente per impedire l’identificazione e l’arresto. Tale comportamento è stato ritenuto dai giudici di merito come prova inconfutabile della responsabilità penale.
La resistenza a pubblico ufficiale in Cassazione
Il ricorrente ha tentato di impugnare la sentenza di appello sostenendo che la propria condotta non integrasse gli estremi della violenza necessaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di quanto già esposto in secondo grado. La giurisprudenza è chiara: quando la violenza è finalizzata a ostacolare l’attività del pubblico ufficiale, il reato sussiste indipendentemente dall’entità delle lesioni provocate.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro punto centrale della decisione riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava il mancato riconoscimento di tali benefici, ma la Corte ha confermato la legittimità del diniego. La decisione si è basata su due pilastri: l’assenza di elementi positivi nel comportamento del reo e la sua spiccata pericolosità sociale, desunta da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. La personalità del reo gioca infatti un ruolo decisivo nella valutazione discrezionale del giudice.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come la Corte di Appello avesse già ampiamente e correttamente motivato la responsabilità dell’imputato, sottolineando che la violenza esercitata (spintoni reiterati) eccedeva la mera resistenza passiva. Inoltre, l’inammissibilità è derivata dal fatto che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi critici, limitandosi a contestare genericamente la valutazione dei fatti compiuta nei gradi precedenti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che la resistenza a pubblico ufficiale non richiede necessariamente atti di aggressione eclatanti, essendo sufficiente una violenza fisica idonea a contrastare l’operato dell’autorità. Inoltre, conferma che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per riesaminare i fatti già accertati.
Quando lo spintonare un agente diventa reato di resistenza?
Il reato scatta quando lo spintone è finalizzato a opporsi attivamente all’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, superando la soglia della mera resistenza passiva.
Si possono ottenere le attenuanti generiche con precedenti penali?
È molto difficile, poiché il giudice valuta negativamente la personalità del reo e la reiterazione di condotte illecite, negando il beneficio in assenza di elementi positivi.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41968 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41968 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di all’art. 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte appello là dove ha messo in evidenza che il ricorrente, lungi dall’essersi limitato ad oppor fuggire, aveva reiteratamente esercitato violenza e spintonato il pubblico ufficiale che lo av notato mentre tentava di compiere un furto ai danni di un’autovettura parcheggiata sull pubblica via;
ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione ben argomentato in merito alle ragioni che portavano ad escludere la concessione delle circostanze attenuant generiche per l’assenza di elementi positivamente apprezzabili, alla luce della condotta concreto contestata, e per la non positiva personalità del ricorrente già resosi responsabil numerosi reati contro il patrimonio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.