Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 224 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Lecco il 24/12/1991
avverso l’ordinanza emessa 1’8 giugno 2023 dal Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RILEVATO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lecco non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME per i reati di resistenza al pubblico ufficiale e lesi personali aggravate.
Deduce la violazione degli articoli 381, 385, e 391 cod. proc. pen. nonché vizi di mancanza di motivazione o di manifesta illogicità della stessa, in quanto, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il Tribunale ha posto fondamento della mancata convalida, non la situazione presentatasi agli operanti al momento dell’adozione della misura precautelare, bensì una differente valutazione ex post della condotta contestata, diversamente qualificata ai sensi degli artt. 612 e 61, n. 11 cod. pen.
Ad avviso del ricorrente, il reato di resistenza a pubblico uf’iciale è configurabile anche nell’ipotesi in cui l’atto è richiesto proprio dall’indagato; la norma richied infatti, una contemporaneità tra la resistenza e l’atto dell’ufficio, a nulla rileva che questo, come nel caso di specie, sia richiesto proprio dall’indagato.
Si insiste, infine, per la configurabilità della circostanza aggravante di cu all’articolo 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. per la quale è sufficiente che l’azione sia posta in essere contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa deTadempimento delle funzioni o del servizio.
Si censura, infine, la valutazione circa il carattere ingiustificato della misura i relazione alla personalità dell’imputato, posto che lo stesso era stato denunciato appena due giorni prima del fatto per cui si procede in relazione ad una analoga condotta di resistenza pubblico ufficiale posta in essere allorché gli operanti intervenivano presso la sua abitazione in conseguenza della segnalazione di una lite domestica.
2.11 difensore dell’indagato ha depositato una memoria eccependo la genericità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.L’ordinanza impugnata non ha convalidato l’arresto escludendo, da un lato, la configurabilità del delitto di resistenza e la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni o, comunque, la sua ascrivibilità al ricorrente e, dall’altro, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura, ovvero la gravità del fatto e/o la personalità dell’indagato. In particolare, quanto al delitto di resistenza, il Tribunale ha rilevato la carenza del requisito teleologico in quanto la condotta del ricorrente, nella specie, non era volta ad opporsi, ma ad ottenere il compimento dell’atto dell’ufficio. Risulta, infatti, che: il 7 giugno 2023 l’indagato si era presentato presso la caserma dei Carabinieri per sporgere una querela contro gli operanti per le lesioni procurategli allorché erano intervenuti presso la sua abitazione il precedente 5 giugno; mentre altro operante stava raccogliendo la querela, si avvicinava il Mar. Appeteccni che chiedeva al ricorrente se avesse un referto medico attestante le lesioni; a tale richiesta, il ricorrente reagiva insultando, minacciando ed infine colpendo il NOME. COGNOME che riportava delle lesioni personali giudicate guaribiii in 3 giorni. Quanto al delitto di lesioni, invece, il Tribunale ha ritenuto che, non essendo configurabile il delitto di resistenza, non possa ravvisarsi la circostanza aggravante di cui all’art. 575, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. e che, comunque, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal Mar. COGNOME, sia anche incerta la loro riconducibilità alla condotta tenuta dall’indagato.
3. Ritiene il Collegio che, con riferimento al reato di resistenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto, né processuale, avendo considerato le medesime circostanze presentatesi agli operanti al momento dell’arresto, né sostanzi&e, avendo legittimamente escluso, sulla base delle finalità della condotta dell’arrestato, la configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. Invero, secondo ia giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. ; ma i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 263813).
4.Per quanto attiene, invece, al delitto di lesioni, le deduzioni dei ricorrent appaiano fondate, avendo il Tribunale omesso di motivare sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto di escludere la configurabilità della contestata aggravante, correlata non al nesso teleologico con il delitto di resistenza, ma al compimento del fatto contro un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (o di pubblica sicurezza) nell’atto nell’esercizio delle funzioni.
La riconducibilità delle lesioni alla condotta dell’indagato è stata, inoltre, esclus sulla base di circostanze diverse da quelle note agli operanti al momento dell’arresto e, dunque, oltrepassando i limiti cognitivi propri del giudizio della convalida. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudice della convalida deve limitarsi a operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovver nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 dei 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211)
5.La fondatezza di tale ultima censura non ha, tuttavia, una valenza decisiva e disarticolante dell’impianto logico dell’ordinanza impugnata. Va’ infatti, considerato che i! Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di non convalida altra alternativa argomentazione, non specificamente censurata dal ricorso, avendo il Tribunale escluso che la misura precautelare possa ritenersi giustificata dalle modalità di verificazione del fatto o dalla personalità dell’imputato. Trattasi ci un argomentazione coerente con la valutazione demandata al giudice della convalida che, in caso di arresto facoltativo in flagranza di reato, non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto (esistenza della flagranza, titolo d reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al cont -ollo dei presupposti sostanziali per l’arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dall sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (Sez. 4, n. 14474 del 22/02/2007, COGNOME, Rv. 236204).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 10 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidknta