Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Affrontare un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale può avere conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 19230/2024) offre spunti cruciali sui limiti del ricorso e sulla distinzione tra questo reato e quello di lesioni personali. Questo caso dimostra come un tentativo di rimettere in discussione i fatti davanti alla Suprema Corte porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La vicenda trae origine da una reazione violenta dell’imputato nei confronti degli agenti che stavano procedendo a un accertamento.
Deciso a far valere le proprie ragioni, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di dimostrare la legittimità della sua condotta e di giustificare la sua reazione come conseguenza del comportamento degli agenti. In sostanza, ha tentato di convincere la Suprema Corte a riesaminare l’intera dinamica dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Decisione della Corte e la Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di diverse ragioni, tutte convergenti nel dimostrare l’infondatezza dell’impugnazione.
Inammissibilità per Rivalutazione dei Fatti
Il punto centrale della pronuncia riguarda la natura del giudizio di Cassazione. I giudici hanno sottolineato che i primi tre motivi di ricorso erano, di fatto, un tentativo di introdurre una “inammissibile rivalutazione in punto di fatto”. Il ricorrente deduceva circostanze dalle quali, a suo dire, sarebbe emersa la legittimità della sua condotta. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove e ricostruire la vicenda. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo ampio e coerente sulla sussistenza dei reati, ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si è scontrato con il muro dell’inammissibilità.
Concorso tra Lesioni e Resistenza a Pubblico Ufficiale
Un altro aspetto fondamentale chiarito dall’ordinanza è il rapporto tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente, implicitamente, sperava che la condotta lesiva venisse “assorbita” in quella più generica di resistenza. La Corte ha smentito questa tesi, richiamando una giurisprudenza consolidata (tra cui la sentenza n. 3117/2024), secondo cui il reato di lesioni personali non è assorbito da quello di resistenza. Si tratta di due reati distinti, che tutelano beni giuridici diversi (l’incolumità fisica da un lato, il corretto funzionamento della pubblica amministrazione dall’altro) e che possono quindi concorrere.
Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
La Corte ha anche confermato la decisione dei giudici di merito di non concedere la sospensione condizionale della pena. La motivazione della Corte d’Appello su questo punto è stata ritenuta adeguata e immune da censure, bloccando anche questa doglianza del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione è un monito importante: il ricorso in sede di legittimità deve essere fondato su vizi di legge e non su una diversa interpretazione dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, viene ribadito un principio chiave in materia di resistenza a pubblico ufficiale: la violenza usata per opporsi agli agenti che si traduce in lesioni fisiche darà luogo a un doppio addebito penale. Chi reagisce con violenza non solo risponderà per la resistenza, ma anche, separatamente, per le lesioni cagionate, con un inevitabile aggravamento del trattamento sanzionatorio.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti in un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non stabilire chi ha torto o ragione nel merito della vicenda. Un ricorso che tenta di farlo, come nel caso esaminato, viene dichiarato inammissibile.
Il reato di lesioni personali è assorbito da quello di resistenza a pubblico ufficiale?
No. La Corte ha ribadito, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale sono due reati distinti che possono concorrere. La violenza che causa lesioni viene punita separatamente dalla condotta di opposizione al pubblico ufficiale.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione. Inoltre, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello era motivata in modo adeguato e che altri motivi del ricorso erano troppo generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TURI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che i primi tre motivi di ricorso tendono ad introdurre una inammissibi rivalutazione in punto di fatto, deducendo circostanze dalle quali far discendere la legittimità della condotta di guida tenuta dal ricorrente e la conseguente giustificazione della sua reazione violenta nei confronti degli accertatori;
ritenuto che la sentenza motiva ampiamente in ordine alla sussistenza dei reati e alla manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive (si veda p. 3B) nonché in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti;
rilevato che per consolidata giurisprudenza il reato di lesioni personali non è assorbito da quello di resistenza a pubblico ufficiale (da ultimo, Sez.5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 28584602);
ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente esposto le ragioni ostative alla sospensione condizionale della pena;
ritenuto che gli ultimi due motivi sono del tutto generici e fanno riferimento ad attività processuali incompatibili con il giudizio di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle s3pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente