Resistenza a Pubblico Ufficiale: Fuga in Auto e Pericolo Concreto
La resistenza a pubblico ufficiale è un reato che solleva spesso interrogativi, specialmente quando la condotta consiste in una fuga per sottrarsi a un controllo. Non ogni tentativo di allontanarsi integra automaticamente il delitto, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini tra una fuga passiva e una condotta penalmente rilevante. L’ordinanza in esame chiarisce che una guida altamente pericolosa, finalizzata a evitare l’alt della polizia, costituisce una forma attiva di opposizione e, di conseguenza, il reato di cui all’art. 337 del Codice Penale.
I Fatti di Causa
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei gradi di merito per essersi opposto a un controllo di polizia. Nello specifico, l’imputato, alla guida di un veicolo, non si era fermato all’alt intimatogli dagli agenti. Anziché accostare, aveva iniziato una manovra di fuga caratterizzata da una guida estremamente pericolosa. La sua corsa si era conclusa solo a seguito di un impatto con un altro veicolo, dimostrando la concretezza del rischio creato per la pubblica incolumità e per gli stessi agenti inseguitori.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Configurazione del Reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’imputato inammissibile e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva correttamente e con congrua motivazione ritenuto pienamente integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione si fonda sulla distinzione cruciale tra una fuga meramente passiva (come nascondersi o allontanarsi a piedi senza creare pericoli) e una fuga attiva che, per le sue modalità, si traduce in una vera e propria opposizione all’atto d’ufficio.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno sottolineato che la condotta dell’imputato non poteva essere derubricata a semplice tentativo di sottrarsi al controllo. Le azioni compiute – guida pericolosa e tentativo di fuga protratto fino a causare un incidente – rappresentano una condotta consapevole e oppositiva. Questo comportamento non solo ostacola l’adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali, ma genera anche un pericolo concreto, elemento che qualifica la resistenza. La Corte ha evidenziato come il delitto previsto dall’art. 337 c.p. sia stato integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia oggettivi (la condotta pericolosa) che soggettivi (la volontà di opporsi al controllo).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un principio giurisprudenziale di notevole importanza pratica: la fuga in auto per evitare un posto di blocco non è di per sé neutra. Se essa avviene con modalità che mettono a repentaglio la sicurezza stradale e costringono gli agenti a un inseguimento rischioso, la condotta si qualifica come una forma di violenza o minaccia indiretta, sufficiente a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, non è la fuga in sé a essere punita, ma la modalità pericolosa e oppositiva con cui essa viene attuata, trasformando un illecito amministrativo (come la violazione del codice della strada) in un serio delitto contro la Pubblica Amministrazione.
La semplice fuga in auto per evitare un controllo di polizia costituisce sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, il reato si configura non per la semplice fuga, ma quando questa è attuata tramite una condotta attiva e pericolosa che si oppone concretamente all’azione dei pubblici ufficiali.
Cosa ha reso la condotta dell’imputato un reato in questo caso specifico?
La condotta è stata considerata reato perché consisteva in una fuga consapevole realizzata tramite una guida altamente pericolosa, che ostacolava l’operato degli agenti e si è conclusa con un incidente, integrando così una forma di opposizione attiva.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano già state correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello e perché il motivo di ricorso era manifestamente infondato, data la piena sussistenza di tutti gli elementi del reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inammissibile in quanto propone prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal g merito, afferenti alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale;
Considerato che tale motivo risulta, altresì, manifestamente infondato, dal momento ch Corte d’appello – con congrua, corretta ed esaustiva motivazione – ha ritenuto pie integrato il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., alla luce della riscontrata sussisten costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato ( avendo messo in luce il portato del consapevole, condotta oppositiva realizzata dall’imputato senza fermarsi all’alt intimat agenti mettendo in atto un tentativo di fuga realizzato tramite una guida altamente pe terminata peraltro con un impatto con altro veicolo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente