Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45604 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Parma 1’08/03/1972, avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della lieve entità del fatto con riferimento alla fattispecie di rapina consumata; la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, solo in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Parma, emessa il 27 luglio 2023, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di tentata rapina impropria di beni custoditi all’interno di un supermercato e di resistenza a pubblico ufficiale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte qualificato il reato di tentata rapina impropria di cui al capo A come fatto di lieve entità, secondo quanto reso possibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato dì resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B.
Mancherebbe l’elemento oggettivo del reato, la condotta del ricorrente non essendo stata idonea a raggiungere lo scopo di ostacolare l’attività del pubblico ufficiale e non sarebbe stata assistita dal necessario coefficiente soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. In ordine al primo motivo, vero è che la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, impone oggi di valutare la possibilità di ritenere sussistente la circostanza della lieve entità del fatto anche per il reato di rapina.
Tuttavia, nella sentenza impugnata si rinvengono elementi per ritenere che i giudici di merito abbiano considerato l’episodio per cui si procede non di lieve entità, dal momento che hanno negato la circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto ai sensi dell’art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., sottolineando la non lieve entità del valore economico dei beni sottratti e, cioè, mettendo a fuoco l’esistenza, in danno dell’imputato, di uno degli elementi assurti a parametro di valutazione indicati dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza citata ai fini della decisione di interesse (dalla motivazione di quella decisione: “mette conto ribadire quanto già osservato nella sentenza n. 120 del 2023 a proposito dell’estorsione, cioè che gli indici dell’attenuante di lieve entità del fatt – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione
della pena «sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona» Punto 7.9. del Considerato in diritto).
2. Quanto al secondo motivo, il ricorso è generico perché non si confronta con l’ampia motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha sottolineato come l’imputato, in piena consapevolezza in relazione al fine di darsi alla fuga per non incorrere nelle sanzioni penali correlate al tentativo di rapina, avesse ostacolato la condotta delle forze dell’ordine che si erano recate sul luogo del delitto, innescando una colluttazione e minacciando i carabinieri ripetutamente.
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi pos in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283376).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.10.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
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NOME COGNOME