Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18969 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18969 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Cisternino il 31/10/1989 avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di Nicola COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME con rito abbreviato, dal Tribunale di Brindisi 1’8 febbraio 2018 per i delitti di detenzione di grammi
20,244 netti di cocaina, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R n. 309 del 1990 e per resistenza a pubblico ufficiale.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi.
2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, senza aggiungere alcun argomento rispetto a quella di primo grado, non ha spiegato né perché la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio, nonostante il tipo di confezionamento in due macro dosi, l’assenza nell’abitazione del ricorrente di droga e di strumenti per il confezionamento, il ridotto quantitativo non occupato; né perché la quantità di sostanza non fosse compatibile con l’uso di gruppo, di cui era stato raccolto il denaro necessario, ritenendosi illogica la motivazione fondata sulla mancata iscrizione al Serd di un assuntore occasionale come COGNOME; sull’ omessa indicazione degli amici volta a salvaguardarne l’onore.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 337 cod. pen. in quanto il delitt di resistenza non è stato dimostrato, nelle sue componenti oggettive e soggettive, attesa la brevità e semplicità dell’inseguimento di soli 150 metri da parte degli operanti senza porre in essere alcuna condotta pericolosa nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 41408 del 2019).
Peraltro, la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente sull’ammissione avvenuta in sede di convalida dell’arresto, da valutare ai sensi dell’art. 49 cod. pen., attesa la sua formazione essendosi COGNOME limitato a disobbedire all’alt, mero illecito amministrativo ex art. 194 Codice della strada.
2.3. Violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso di applicare ad entrambi i delitti la causa di non punibilità di cui ali’ art. 131-bis cod. pen. in ba a sentenze di condanna per fatti avvenuti successivamente al reato, così violando il divieto di analogia in malam partem nonostante l’occasionalità delle condotte, l’esiguità del pericolo e le modalità dell’azione che denotano un’offensiva di particolare modestia, anche tenendo conto del quantitativo di stupefacente per il delitto di cui al capo A). Né può valere la modifica normativa che ha ritenuto ostativo l’art. 337 cod. pen. perché avvenuta con decreto legislativo numero 150 del 2022, successiva al delitto contestato.
2.4. Vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce della personalità dell’imputato privo di precedenti penali e carichi pendenti, della condotta processuale tenuta e della modestia delle condotte.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’a 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in assenza di richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alle censure relative al delitto di resistenza (capo B).
Il primo motivo di ricorso, da esaminare anche con quello GLYPH relativo GLYPH alla censurata mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., è infondato.
2.1. Va premesso che dalla sentenza impugnata risulta che NOME COGNOME è stato arrestato in flagranza di reato il 25 maggio 2017 per il reato di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di grammi 20,150 netti di cocaina (da cui sono ricavabili 30 dosi), e resistenza a pubblico ufficiale avvenuta attraverso la sua fuga in auto all’alt degli operanti disfacendosi della confezione di droga.
2.2. La motivazione resa in ordine al delitto di trasporto di stupefacente (capo A) non appare in alcun modo carente o manifestamente illogica, essendo stati individuati a pag. 3 della sentenza gli elementi idonei ad escludere che lo stupefacente fosse destinato ad uso di gruppo (non essere custodito in casa, confezionamento in due parti, quantità di 30 dosi ricavabili, complessivo contesto in cui i fatti si sono consumati ovverosia la fuga di COGNOME all’alt degli operan disfacendosi della sostanza).
Peraltro, deve condividersi l’argomento della sentenza, emessa con il rito abbreviato, nella parte in cui evidenzia che a fronte di un importante quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato, questi che non aveva dimostrato di essere un assuntore di stupefacente, sia pure occasionale, né aveva offerto elementi di fatto utili a comprovare la propria tesi a partire dall’indicazione di soggetti con quali assumere lo stupefacente, peraltro rispetto ad una condotta di mero consumo, dunque non punibile (pag. 3).
2.3. Si tratta di argomentazioni che hanno accertato la finalità di spaccio non soltanto ricorrendo al dato ponderale della sostanza detenuta, ma operando una valutazione logica e completa che ha tenuto conto delle modalità comportamentali dell’imputato, della sua solo ipotizzata versione alternativa e della complessiva situazione, elementi tali da escludere sia la destinazione ad uso esclusivamente personale o di gruppo, sia la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. anche alla luce della
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precedente condanna subita da COGNOME il 24 settembre 2020 per detenzione a fini di spaccio.
Il secondo motivo di ricorso, da esaminare anche con il censurato diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., è fondato.
3.1. Con riferimento al delitto di resistenza (capo B), la sentenza impugnata a pag. 2 ha dato conto come dal verbale di arresto e dall’annotazione di servizio risultasse che l’imputato avesse «forzato il posto di controllo e, a velocità sostenuta» si fosse dato a precipitosa fuga, aggiungendo che «il fermo del mezzo fuggitivo avveniva con non poche difficoltà».
Poiché, però, risulta anche che il percorso è state di soli 150 metri non è dato comprendere, in concreto, come, in detto breve spazio, siano stati messi in pericolo sia cose che persone, mancando la descrizione dei luoghi, la modalità della fuga, l’indicazione del posizionamento degli agenti e quanto altro utile per ritenere integrati gli estremi del reato di cui all’art. 337 cod. pen. nei termini delineati da giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 41408 del 4/07/2019, COGNOME, Rv. 277137).
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3.2. Anche in relazione all’art. 131-bis, comma 2, cod. pen. la motivazione è errata.
Detta disposizione è stata modificata dall’art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, (“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”) che stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effett dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. In sostanza la scelta legislativa è quella di escludere dal campo di applicazione dell’esimente alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione.
Nel caso in esame il fatto contestato all’imputato è stato commesso il 25 maggio 2017 cioè quando il testo della norma non prevedeva che il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. fosse ostativo all’applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti.
Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato al ricorrente antecedente alla modifica legislativa, il giudice di secondo grado non poteva escludere, come avvenuto, l’art. 131-bis cod. pen. per l’odierna formulazione.
4. Dalle considerazioni che precedono consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al capo B) per accertare la sussistenza del
delitto di resistenza e all’esito della causa di non punibilità per tenuità del fatt nella formulazione antecedente alla modifica che ha introdotto i reati ostativi, in
quanto norma più favorevole, con assorbimento del motivo sul trattamento sanzionatorio; mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 16 aprile 2025
La Consigliera estensora
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