Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26351 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26351 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Durazzo in Albania il 19/12/1994 avverso la sentenza resa il 29 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi il 27 ottobre 2020, che ha affermato, all’esito di giudizio abbreviato, la responsabilità di NOME COGNOME per i reati di ricettazione e di resistenza pubblico ufficiale e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 1200 di multa, già ridotta per il rito.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e in particolare dell’art. 143 cod.proc.pen. per mancato espletamento dell’interrogatorio dell’imputato richiesto nel corso del giudizio di primo grado.
Nel caso di specie il giudice, onde evitare l’intervento di un traduttore, non ha ammesso l’esame dell’imputato e la sentenza di appello ha respinto l’eccezione di nullità formulata ai sensi dell’art. 178 cod.proc.pen. osservando che l’esame non sarebbe stato richiesto tempestivamente al momento dell’ammissione al rito abbreviato, ma soltanto in un’udienza successiva e che l’imputato aveva reso dichiarazioni spontanee alla prima udienza e aveva quindi esercitato adeguatamente il suo diritto di difesa.
Questa motivazione non può essere condivisa poiché, una volta ammessa alla prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, non è previsto un termine preclusivo per la presentazione della richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio e l’art 421 cod.proc.pen., che riguarda l’udienza preliminare ma si applica anche al giudizio abbreviato, prevede la possibilità di chiedere il proprio interrogatorio quando il giudice abbia già aperto la discussione.
Le dichiarazioni spontanee e l’esame dell’imputato sono due istituti giuridici autonomi che hanno valenza probatoria differente e non sovrapponibile.
2.2 Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, poiché la Corte di appello ha richiamato in sentenza le considerazioni del giudice di primo grado, reiterando le medesime incongruenze logiche, in quanto ha individuato l’illiceità della condotta dell’imputato nella fuga e nei successivi tentativi di divincolarsi, in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è configurabile nel caso in cui l’agente abbia compiuto una condotta di mera resistenza passiva, come darsi alla fuga e anche divincolarsi, senza porre in essere alcun atto di violenza o minaccia.
L’altra condotta contestata, l’avere travolto il sottotenente NOME che aveva sbarrato la strada al fuggiasco provocandone la caduta sui gradini del marciapiede, è una condotta involontaria dell’imputato, mentre la Corte afferma che l’imputato volle operare violenza nei confronti del pubblico ufficiale.
La descrizione dei fatti nell’annotazione di servizio appare confusa e contraddittoria poiché si afferma che alla vista dei militari l’imputato abbandonava il veicolo per darsi alla fuga a piedi; poi, però, si sosteneva che l’inseguimento fosse fatto in auto e che scesi dal mezzo i militari tentavano di arrestare la fuga del soggetto inseguito.
Da questa confusa ricostruzione possono desumersi alcune circostanze favorevoli all’imputato del tutto ignorate dalla sentenza: lo scontro tra l’imputato e il pubblico ufficiale non sarebbe avvenuto nell’immediatezza dell’arresto del veicolo ma dopo l’inseguimento, ed è verosimile che contrariamente alla ricostruzione fatta dalla Corte, lo scontro sia stato fortuito e involontario; la Corte ha valorizzato nella seconda fase dell’inseguimento la circostanza che l’imputato abbia tentato di divincolarsi per potere nuovamente darsi alla fuga, ma anche in questo caso la giurisprudenza esclude la punibilità della condotta, se il soggetto si è limitato a divincolarsi come reazione spontanea e istintiva.
La sentenza della Corte pertanto appare illogica in quanto afferma COGNOME la responsabilità dell’imputato, nonostante questi si fosse limitato a tentativi di divincolarsi senza dar luogo ad un vero e proprio atto di violenza.
2.3 Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione e sul rilievo che i due reati erano stati consumati in momenti separati e distanti tra loro e che bandiera prova di un unico disegno criminoso in capo all’imputato .
La Corte incorre in evidente vizio di illogicità ritenendo che il reato di ricettazione sia avvenuto cinque giorni prima del momento in cui venne bloccato l’imputato, confondendo il furto con la ricettazione o ritenendo il reato di ricettazione come reato permanente e non istantaneo.
Osserva il difensore che essendo stati commessi due reati nella medesima data e a distanza di pochi minuti l’unicità del disegno criminoso appariva più che verosimile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati o non consentiti.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
Va preliminarmente osservato che la Corte di appello ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di interrogatorio successiva all’ammissione dell’imputato all’abbreviato secco è incompatibile con la scelta del rito.
E’ stato infatti osservato che in tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al GUP ai sensi dell’art.421 secondo comma
cod.proc.pen. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato secondo comma dell’art.421 cod.proc.pen. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex art.498 e 499 cod.proc.pen., incompatibili con il giudizio abbreviato). (Sez. 6, n. 6821 del 19/05/2000, COGNOME Rv. 216539 – 01)
Il collegio ritiene tuttavia preferibile altro orientamento maggioritario secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, é affetta da nullità a regime intermedio, in quanto tale deducibile ai sensi dell’art. 182, comma secondo cod. proc. pen., l’ordinanza con la quale il G.i.P., dopo avere accolto la richiesta dell’imputato di rito abbreviato, non subordinata a integrazione probatoria, rigetti la sua richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio. (Sez. 6, n. 8363 del 22/01/2007, COGNOME, Rv. 235731 – 01)
E tuttavia questa decisione precisa che, anche se il Giudice ha erroneamente respinto la richiesta dell’imputato di essere interrogato, affermando che nel giudizio abbreviato non sarebbe ammissibile l’interrogatorio, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, detta nullità deve essere qualificata come di ordine generale e a regime intermedio. Nel caso in cui l’imputato sia presente in udienza insieme col difensore, la nullità deve essere eccepita immediatamente dopo il suo compimento, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2.
Il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall’imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento. (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859 – 01; Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 263660 – 01)
Nel caso in esame ciò non si è verificato, poiché dal verbale di udienza non risulta che la difesa abbia eccepito la nullità dell’ordinanza, e quindi la nullità è rimasta sanata in mancanza di tempestiva eccezione (Sez. 5^, n. 19103 del 10/03/2004, COGNOME, Rv. 227755, in motivazione).
1.2 II secondo motivo per un verso non è consentito, poiché invoca una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che non può essere oggetto del sindacato di legittimità; per altro verso, è manifestamente infondato poiché la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esercizio di una qualunque forma di energia nei confronti del pubblico ufficiale per sottrarsi e opporre resistenza al suo intervento integrano il reato in questione.
Giova ricordare che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga. (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283376 – 01)
Nel caso in esame è indubbio che l’imputato per sottrarsi al controllo non si è limitato a fuggire a piedi ma nella fuga ha dapprima travolto il pubblico ufficiale che si poneva davanti a lui per fermarlo e subito dopo quando all’esito dell’inseguimento veniva bloccato si divincolava con forza nel tentativo di fuggire.
1.3 II terzo motivo è manifestamente infondato.
Giova ricordare in questa sede che in tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della diversa tipologia dei reati, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso). (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284652 – 01)
La Corte ha correttamente affermato che non ricorre l’unicità del disegno criminoso, considerato che i delitti oggetto del presente giudizio, aventi natura del tutto diversa, sono stati commessi in un diverso contesto temporale, in quanto la ricettazione si è consumata nei cinque giorni precedenti al 15/3/2018, data di commissione del delitto di cui all’art. 337 cod.pen.”
Detta affermazione è corretta in punto di fatto poichè il delitto di ricettazione si è consumato tra la data di esecuzione del furto del veicolo e il momento del controllo, trattandosi di reato istantaneo che si realizza nel momento in cui si entra in possesso della refurtiva.
La motivazione è corretta anche in punto di diritto, considerato che non emergono elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, in quanto l’imputato al momento della ricezione del bene di illecita provenienza non poteva prefigurarsi la possibilità di opporsi con la forza ad eventuali controlli di Polizia, trattandosi di un’evenienza al momento imprevista.
2.Per le considerazioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di
colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2/7/2025