Resistenza a pubblico ufficiale: la fuga pericolosa è reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di resistenza a pubblico ufficiale: la semplice fuga non costituisce reato, ma lo diventa nel momento in cui le modalità con cui viene attuata creano un concreto pericolo per la pubblica incolumità. Analizziamo questa importante decisione per capire dove si trova il confine tra un comportamento non penalmente rilevante e un grave reato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 337 del codice penale. La sua difesa sosteneva che la sua condotta si fosse limitata a una semplice fuga per sottrarsi a un controllo, senza porre in essere alcuna violenza o minaccia diretta verso gli agenti. L’imputato, in sostanza, chiedeva di derubricare il fatto a un comportamento non punibile.
Tuttavia, già la Corte d’Appello aveva respinto questa tesi, evidenziando come la fuga non fosse stata affatto ‘passiva’. Al contrario, la condotta di guida dell’imputato, per i luoghi attraversati e le manovre effettuate, era stata giudicata tale da mettere in serio pericolo l’incolumità di pedoni e altri utenti della strada.
La Decisione della Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte nel merito dalla Corte d’Appello.
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra la fuga e la ‘violenza’ o ‘minaccia’ richieste dall’art. 337 c.p. La Corte ha confermato che la violenza non deve necessariamente essere diretta contro il pubblico ufficiale, ma può manifestarsi anche in modo indiretto, come nel caso di una guida spericolata che ponga a rischio la sicurezza di terze persone per ostacolare l’azione degli agenti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del ragionamento della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del suo ruolo: quello di giudice di legittimità, non di merito. La Corte d’Appello aveva basato la sua condanna su una valutazione dei fatti e delle prove processuali, concludendo che la fuga dell’imputato era stata oggettivamente pericolosa. Questa è una ‘valutazione in fatto’ che, se logicamente motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La condotta di guida pericolosa è stata quindi correttamente inquadrata come un atto di resistenza a pubblico ufficiale, poiché finalizzata a impedire l’operato degli agenti attraverso un’azione che ha generato un pericolo concreto.
Conclusioni
L’ordinanza chiarisce in modo inequivocabile le implicazioni pratiche per chi decide di sottrarsi a un controllo. La scelta di fuggire non è neutra: se questa avviene con manovre di guida rischiose, come alta velocità in centri abitati, sorpassi azzardati o manovre che mettono a repentaglio la sicurezza altrui, tale comportamento integra pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione della Cassazione serve da monito: la tutela della pubblica incolumità prevale e trasforma una potenziale infrazione amministrativa in un serio reato penale, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Fuggire dalle forze dell’ordine è sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. La semplice fuga non è di per sé sufficiente. Lo diventa quando, per le sue modalità, crea un concreto e serio pericolo per la sicurezza di altre persone, come pedoni o altri automobilisti.
Cosa ha trasformato la fuga dell’imputato in un reato secondo la Corte?
La condotta di guida è stata ritenuta tale, per i luoghi e le modalità, da porre in serio pericolo pedoni ed utenti della strada. Questa pericolosità concreta è stata equiparata alla ‘violenza’ o ‘minaccia’ richiesta dalla norma sulla resistenza a pubblico ufficiale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti (cioè se la sua guida fosse stata effettivamente pericolosa), mentre la Corte di Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare le prove. La valutazione dei fatti compiuta dalla Corte d’Appello era stata ritenuta adeguatamente motivata e quindi non contestabile in quella sede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 29/08/1965
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 337 cod. pen. sul presuppos che COGNOME si fosse limitato a fuggire è manifestamente infondato e riproduttivo di cens adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta di fuga fosse tale, per luoghi e modalità di guida, da porre in serio pericolo pedoni ed utenti della str genere, valutazione in fatto fondata su dati processuali e, pertanto, insindacabile in se legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.