Resistenza a pubblico ufficiale e inseguimenti stradali
Il confine tra la semplice fuga e il reato di resistenza a pubblico ufficiale è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su questo punto, analizzando il caso di un automobilista che ha tentato di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine attraverso una guida spericolata.
La questione centrale riguarda la natura della condotta. Mentre la fuga passiva può non costituire reato, l’adozione di comportamenti attivi che mettono a rischio la sicurezza degli agenti trasforma l’azione in un illecito penale punibile severamente.
Il caso e la dinamica dei fatti
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per aver ostacolato l’esercizio della funzione pubblica durante un inseguimento. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo non si era limitato a non fermarsi all’alt, ma aveva intrapreso una serie di manovre imprudenti.
Nello specifico, la velocità elevata e i sorpassi azzardati non erano solo finalizzati a guadagnare distanza, ma erano diretti a impedire materialmente l’avvicinamento della pattuglia. Questo ha indotto negli inseguitori una percezione di pericolo immediato per la propria incolumità fisica.
La distinzione tra fuga e resistenza
La giurisprudenza distingue nettamente tra la fuga cosiddetta ‘passiva’, che rappresenta un istinto di conservazione della libertà, e la resistenza attiva. La resistenza a pubblico ufficiale si configura quando il soggetto pone in essere una violenza ‘impropria’, ovvero un uso di mezzi fisici che, pur non essendo diretti a colpire l’agente, ne paralizzano o ostacolano l’azione.
Nel caso di specie, l’uso dell’autovettura come strumento per creare una barriera o un pericolo stradale è stato considerato un elemento determinante per la conferma della responsabilità penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito hanno evidenziato come le manovre fossero finalizzate a impedire l’inseguimento, ostacolando concretamente la funzione pubblica.
L’inammissibilità del ricorso è derivata dalla natura delle contestazioni, che tendevano a richiedere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la condotta è stata ritenuta pienamente corrispondente al dettato dell’articolo 337 del codice penale.
Le conclusioni
La decisione ribadisce un principio fondamentale: chi utilizza un veicolo per creare situazioni di pericolo durante un inseguimento risponde del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sicurezza degli operatori di polizia e degli altri utenti della strada prevale sul tentativo del singolo di sottrarsi ai controlli.
Oltre alla sanzione penale, l’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Quando la fuga in auto diventa un reato penale?
La fuga diventa reato di resistenza quando il conducente compie manovre attive e pericolose, come sorpassi azzardati o velocità eccessiva, per ostacolare l’inseguimento delle forze dell’ordine.
Qual è la differenza tra fuga passiva e resistenza attiva?
La fuga passiva è il semplice allontanamento, mentre la resistenza attiva implica l’uso di mezzi o manovre che creano un pericolo reale o un ostacolo fisico all’azione del pubblico ufficiale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1719 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida di un’autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di . pericolo per la propria incolumità (vedi pag..5 sulla velocità e sui sorpassi eseguiti);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
iere estensore GLYPH Il
Il Prider4e