Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44065 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44065 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 49, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 25 Cost, in quanto la condotta dell’imputato, risoltasi in un commodus discessus, non sarebbe idonea a integrare il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in grado di appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente il delitto contestato, in quanto l’imputato si è opposto ai poliziotti che avevano cercato di fermarlo spintonandoli, con calci e pugni;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.